(Convenzione-art. 29)
  Articolo 29 - Precedenti condanne 
 
  Ciascuna Parte adottera' i necessari provvedimenti legislativi o di
altro genere per prevedere la  possibilita'  di  tenere,  nell'ambito
della valutazione della pena, nella dovuta considerazione le condanne
definitive  pronunciate  da  altra  Parte  per  reati  stabiliti   in
conformita' della presente Convenzione.