Art. 29 
 
  1. All'articolo 2-bis, comma 13, del decreto-legge 23 gennaio 2001,
n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20  marzo  2001,  n.
66, le parole: «l'articolo 1136, terzo comma,  dello  stesso  codice»
sono sostituite dalle  seguenti:  «l'articolo  1120,  secondo  comma,
dello stesso codice». 
 
          Note all'art. 29: 
              Si riporta il testo dell'articolo 2-bis, comma 13,  del
          decreto legge  23  gennaio  2001,  n.  5,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge   20   marzo   2001,   n.   66
          (Disposizioni urgenti per il  differimento  di  termini  in
          materia  di  trasmissioni  radiotelevisive   analogiche   e
          digitali,  nonche'   per   il   risanamento   di   impianti
          radiotelevisivi.),  come   modificato   dalla   legge   qui
          pubblicata: 
              "Art. 2-bis. Trasmissioni radiotelevisive  digitali  su
          frequenze terrestri. Sistemi audiovisivi terrestri. 
              (Omissis). 
              13. Al fine di favorire lo  sviluppo  e  la  diffusione
          delle nuove tecnologie di radiodiffusione da satellite,  le
          opere di installazione di nuovi impianti  sono  innovazioni
          necessarie ai sensi dell'articolo 1120,  primo  comma,  del
          codice   civile.   Per   l'approvazione   delle    relative
          deliberazioni si applica l'articolo  1120,  secondo  comma,
          dello stesso codice. Le disposizioni di cui  ai  precedenti
          periodi non costituiscono titolo per il  riconoscimento  di
          benefici fiscali. 
                
              (Omissis).".