Art. 29. Se il patrimonio del debitore risulta insufficiente a pagare le somme dovute allo Stato, sono privi di effetto, rispetto a questo: 1) gli atti a titolo gratuito posti in essere dal debitore nel quinquennio anteriore al 25 luglio 1943; 2) qualsiasi atto di disposizione effettuato dopo tale data Di fronte allo Stato e ai fini del realizzo del suo credito per profitti di regime, i beni acquistati entro il quinquennio anteriore al 25 luglio 1943 dal coniuge del debitore, si considerano appartenenti a questo.