Art. 29. Chiunque commerci o trasporti i minerali di cui all'articolo 197 del trattato istitutivo della. C.E.E.A. approvato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, senza, autorizzazione del Ministro per l'industria, e per il commercio e' punito con la pena dell'ammenda da lire 500.000 a lire 1.000.000. Chiunque commerci o trasporti senza autorizzazione materie grezze, materie radiattive, materie fissili speciali e' punito con l'arresto da uno a due anni e con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 10 milioni. Alle stesse pene soggiace l'acquirente.