(Patto internazionale-art. 29)
                             Articolo 29 
 
  1. I membri del Comitato sono eletti a scrutinio  segreto  fra  una
lista di persone che posseggano le  qualita'  stabilite  all'articolo
28, e che siano state designate a tal  fine  dagli  Stati  parti  del
presente Patto. 
  2. Ogni Stato parte del presente Patto puo' designare non  piu'  di
due persone. Queste persone devono essere cittadini dello  Stato  che
le designa. 
  3. La stessa persona puo' essere designata piu' di una volta.