Art. 29.
     (Diniego di rinnovazione del contratto alla prima scadenza)

  Il  diniego della rinnovazione del contratto alla prima scadenza di
cui  all'articolo  precedente  e'  consentito  al  locatore  ove egli
intenda:
    a)  adibire  l'immobile ad abitazione propria o del coniuge o dei
parenti entro il secondo grado in linea retta;
    b)  adibire  l'immobile  all'esercizio, in proprio o da parte del
coniuge  o  dei parenti entro il secondo grado in linea retta, di una
delle  attivita'  indicate  nell'articolo  27  o,  se  si  tratta  di
pubbliche  amministrazioni,  enti  pubblici  o  di  diritto pubblico,
all'esercizio  di  attivita'  tendenti  al  conseguimento  delle loro
finalita' istituzionali;
    c)  demolire  l'immobile  per ricostruirlo, ovvero procedere alla
sua  integrale  ristrutturazione o completo restauro, ovvero eseguire
su  di  esso  un  intervento  sulla  base  di  un  programma comunale
pluriennale  di  attuazione  ai  sensi  delle leggi vigenti. Nei casi
suddetti  il  possesso  della  prescritta  licenza  o  concessione e'
condizione per l'azione di rilascio; gli effetti del provvedimento di
rilascio si risolvono se, prima della sua esecuzione, siano scaduti i
termini  della  licenza  o  della  concessione e quest'ultima non sia
stata nuovamente disposta;
    d)  ristrutturare l'immobile al fine di rendere la superficie dei
locali  adibiti alla vendita conforme a quanto previsto nell'articolo
12  della legge 11 giugno 1971, n. 426, e ai relativi piani comunali,
sempre   che   le  opere  da  effettuarsi  rendano  incompatibile  la
permanenza  del  conduttore  nell'immobile.  Anche  in  tal  caso  il
possesso  della  prescritta  licenza  o concessione e' condizione per
l'azione  di  rilascio;  gli effetti del provvedimento di rilascio si
risolvono alle condizioni previste nella precedente lettera c).
  Per  le  locazioni  di  immobili  adibiti all'esercizio di albergo,
pensione  o locanda, anche se ammobiliati, il locatore puo' negare la
rinnovazione  del  contratto  nelle  ipotesi previste dall'articolo 7
della  legge 2 marzo 1963, n. 191, modificato dall'articolo 4-bis del
decreto-legge  27 giugno 1967, n. 460, convertito, con modificazioni,
nella legge 28 luglio 1967, n. 628, qualora l'immobile sia oggetto di
intervento  sulla  base  di  un  programma  comunale  pluriennale  di
attuazione  ai  sensi  delle  leggi  vigenti.  Nei  casi  suddetti il
possesso  della  prescritta  licenza  o concessione e' condizione per
l'azione  di  rilascio.  Gli effetti del provvedimento di rilascio si
risolvono  alle  condizioni  previste nella precedente lettera c). Il
locatore  puo'  altresi' negare la rinnovazione se intende esercitare
personalmente  nell'immobile  o  farvi  esercitare  dal  coniuge o da
parenti  entro  il secondo grado in linea retta la medesima attivita'
del conduttore, osservate le disposizioni di cui all'articolo 5 della
legge  2  marzo  1963,  n.  191,  modificato  dall'articolo 4-bis del
decreto-legge  27 giugno 1967, n. 460, convertito, con modificazioni,
nella legge 28 luglio 1967, n. 628.
  Ai  fini  di  cui  ai  commi  precedenti  il  locatore,  a  pena di
decadenza,  deve  dichiarare  la propria volonta' di conseguire, alla
scadenza  del contratto, la disponibilita' dell'immobile locato; tale
dichiarazione  deve  essere  effettuata,  con  lettera  raccomandata,
almeno  12  o  18  mesi  prima della scadenza, rispettivamente per le
attivita'  indicate  nei commi primo e secondo dell'articolo 27 e per
le attivita' alberghiere.
  Nella comunicazione deve essere specificato, a pena di nullita', il
motivo,  tra quelli tassativamente indicati nei commi precedenti, sul
quale la disdetta e' fondata.
  Se  il  locatore non adempie alle prescrizioni di cui ai precedenti
commi   il   contratto  s'intende  rinnovato  a  norma  dell'articolo
precedente.