Art. 29. 
 
  1. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie  disciplinate
dalla presente legge  nel  rispetto  dei  principi  desumibili  dalle
disposizioni in essa contenute, che costituiscono  principi  generali
dell'ordinamento giuridico. Tali  disposizioni  operano  direttamente
nei riguardi delle regioni fino a quando esse non avranno  legiferato
in materia. 
  2. Entro un anno dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento
e di Bolzano provvedono ad adeguare  i  rispettivi  ordinamenti  alle
norme fondamentali contenute nelle legge medesima.