(Regolamento di polizia mortuaria- art. 29)
                              Art. 29. 
  1. Per l'estradizione dal Paese di salme dirette  verso  Stati  non
aderenti alla convenzione internazionale  di  Berlino,  l'interessato
deve rivolgere domanda al prefetto della provincia di cui fa parte il
comune ove trovasi la salma, corredata dei seguenti documenti: 
    a) nulla osta, per l'introduzione, dell'autorita' consolare dello
Stato verso il quale la salma e' diretta; 
    b) certificato dell'unita' sanitaria locale attestante  che  sono
state osservate le disposizioni di cui all'art. 30; 
    c) altri eventuali documenti e  dichiarazioni  che  il  Ministero
della  sanita'  dovesse  prescrivere   in   rapporto   a   situazioni
determinate. 
  2. Il prefetto ricevuta la domanda, corredata come  sopra,  concede
l'autorizzazione,  informandone  il  prefetto  della   provincia   di
frontiera attraverso la quale la salma dovra' transitare. 
  3. Nel concedere l'autorizzazione il prefetto agisce come  delegato
del Ministero della sanita'.