Articolo 29 1. Gli Stati parti convengono che l'educazione del fanciullo deve avere come finalita': a) di favorire lo sviluppo della personalita' del fanciullo nonche' lo sviluppo delle sue facolta' e delle sue attitudini mentali e fisiche, in tutta la loro potenzialita'; b) di inculcare al fanciullo il rispetto dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali e dei principi consacrati nella Carta delle Nazioni Unite; c) di inculcare al fanciullo il rispetto dei suoi genitori, della sua identita', della sua lingua e dei suoi valori culturali, nonche' il rispetto dei valori nazionali del paese nel quale vive, del paese di cui puo' essere originario e delle civilta' diverse dalla sua; d) preparare il fanciullo ad assumere le responsabilita' della vita in una societa' libera, in uno spirito di comprensione, di pace, di tolleranza, di uguaglianza tra i sessi e di amicizia tra tutti i popoli e gruppi etnici, nazionali e religiosi, con le persone di origine autoc tona; e) di inculcare al fanciullo il rispetto dell'ambiente naturale. 2. Nessuna disposizione del presente articolo o dell'articolo 28 sara' interpretata in maniera da nuocere alla liberta' delle persone fisiche o morali di creare e di dirigere istituzioni didattiche a condizione che i principi enunciati al paragrafo 1 del presente articolo siano rispettati e che l'educazione impartita in tali istituzioni sia conforme alle norme minime prescritte dallo Stato.