ART. 29. Poteri dell'organismo di gestione dell'area naturale protetta 1. Il legale rappresentante dell'organismo di gestione dell'area naturale protetta, qualora venga esercitata un'attivita' in difformita' dal piano, dal regolamento o dal nulla osta, dispone l'immediata sospensione dell'attivita' medesima ed ordina in ogni caso la riduzione in pristino o la ricostituzione di specie vegetali o animali a spese del trasgressore con la responsabilita' solidale del committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere. 2. In caso di inottemperanza all'ordine di riduzione in pristino o di ricostituzione delle specie vegetali o animali entro un congruo termine, il legale rappresentante dell'organismo di gestione provvede all'esecuzione in danno degli obbligati secondo la procedura di enti ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 27 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in quanto compatibili, e recuperando le rela- tive spese mediante ingiunzione emessa ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. 3. L'organismo di gestione dell'area naturale protetta puo' intervenire nei giudizi riguardanti fatti dolosi e colposi che possano compromettere l'integrita' del patrimonio naturale dell'area protetta e ha la facolta' di ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi lesivi delle finalita' istitutive dell'area protetta.
Note all'art. 29: - Per il testo dell'art. 27 della legge n. 47/1985 si veda in nota all'art. 1. - Per il titolo del R.D. n. 639/1910 si veda in nota all'art. 6.