ART. 29. 
    Poteri dell'organismo di gestione dell'area naturale protetta 
 
1. Il legale  rappresentante  dell'organismo  di  gestione  dell'area
naturale  protetta,  qualora   venga   esercitata   un'attivita'   in
difformita' dal piano, dal regolamento  o  dal  nulla  osta,  dispone
l'immediata sospensione dell'attivita' medesima  ed  ordina  in  ogni
caso la riduzione in pristino o la ricostituzione di specie  vegetali
o animali a spese del trasgressore con  la  responsabilita'  solidale
del committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori
in caso di costruzione e trasformazione di opere. 
2. In caso di inottemperanza all'ordine di riduzione in pristino o di
ricostituzione delle specie  vegetali  o  animali  entro  un  congruo
termine, il legale rappresentante dell'organismo di gestione provvede
all'esecuzione in danno degli obbligati secondo la procedura di  enti
ai commi secondo, terzo e quarto  dell'articolo  27  della  legge  28
febbraio 1985, n. 47, in quanto compatibili, e recuperando  le  rela-
tive spese mediante ingiunzione emessa ai sensi del testo unico delle
disposizioni  di  legge  relative  alla  riscossione  delle   entrate
patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910,
n. 639. 
3.  L'organismo  di  gestione  dell'area   naturale   protetta   puo'
intervenire nei  giudizi  riguardanti  fatti  dolosi  e  colposi  che
possano compromettere l'integrita' del patrimonio naturale  dell'area
protetta e ha la facolta'  di  ricorrere  in  sede  di  giurisdizione
amministrativa per l'annullamento di atti  illegittimi  lesivi  delle
finalita' istitutive dell'area protetta. 
 
          Note all'art. 29:
          -  Per il testo dell'art. 27 della legge n. 47/1985 si veda
          in nota all'art. 1.
          - Per il titolo del  R.D.  n.  639/1910  si  veda  in  nota
          all'art. 6.