Art. 29.
                    Esercizio del diritto di voto
1. In occasione di consultazioni elettorali, i comuni  organizzano  i
servizi  di  trasporto  pubblico  in modo da facilitare agli elettori
handicappati il raggiungimento del seggio elettorale.
2. Per rendere piu' agevole  l'esercizio  del  diritto  di  voto,  le
unita'  sanitarie  locali, nei tre giorni precedenti la consultazione
elettorale, garantiscono in  ogni  comune  la  disponibilita'  di  un
adeguato numero di medici autorizzati per il rilascio dei certificati
di  accompagnamento  e dell'attestazione medica di cui all'articolo 1
della legge 15 gennaio 1991, n. 15.
3.  Un  accompagnatore  di  fiducia  segue  in  cabina  i   cittadini
handicappati  impossibilitati  ad esercitare autonomamente il diritto
di  voto.  L'accompagnatore  deve   essere   iscritto   nelle   liste
elettorali.   Nessun   elettore   puo'   esercitare  la  funzione  di
accompagnatore  per  piu'  di  un   handicappato.   Sul   certificato
elettorale  dell'accompagnatore  e'  fatta  apposita  annotazione dal
presidente del seggio nel quale egli ha assolto tale compito.
 
          Nota all'art. 29:
          - Il testo dell'art. 1 della legge n. 15/1991 (Norme intese
          a favorire la votazione degli elettori non deambulanti)  e'
          il seguente:
          "Art.  1.  -  1.  In attesa che sia data piena applicazione
          alle  norme  in  materia  di  eliminazione  delle  barriere
          architettoniche,  che  sono di ostacolo alla partecipazione
          al voto degli elettori non deambulanti gli elettori stessi,
          quando la sede della sezione alla quale sono  iscritti  non
          e'  accessibile  mediante sedia a ruote, possono esercitare
          il diritto di voto in altra sezione  del  comune,  che  sia
          allocata  in sede gia' esente da barriere architettoniche e
          che abbia le caratteristiche di cui all'articolo 2,  previa
          esibizione,   unitamente   al  certificato  elettorale,  di
          attestazione medica rilasciata  dall'unita'  sanitaria  lo-
          cale.
          2.  Nei comuni ripartiti in piu' collegi senatoriali o piu'
          collegi provinciali per  l'elezione,  rispettivamente,  del
          Senato  della  Repubblica o del consiglio provinciale e nei
          comuni  nei  quali  si  svolge  l'elezione   dei   consigli
          circoscrizionali,   la  sezione  scelta  dell'elettore  non
          deambulante per la votazione deve appartenere,  nell'ambito
          territoriale  comunale, al medesimo collegio, senatoriale o
          provinciale, o alla medesima circoscrizione, nei  quali  e'
          compresa  la  sezione  nelle cui liste l'elettore stesso e'
          iscritto.
          3. Per tutte le altre consultazioni elettorali,  l'elettore
          non deambulante puo' votare in qualsiasi sezione elettorale
          del comune.
          4. Gli elettori di cui al comma 1 sono iscritti, a cura del
          presidente del seggio presso il quale votano, in calce alla
          lista  della  sezione  e  di essi e' presa nota nel verbale
          dell'ufficio.
          5. I certificati di cui al comma 1 devono essere rilasciati
          gratuitamente ed  in  esenzione  da  qualsiasi  diritto  od
          applicazione  di  marche  e  vengono  allegati  al  verbale
          dell'ufficio elettorale".