Art. 29-bis.
              Contributo di riciclaggio sul polietilene
 
(( 1. A decorrere dal 1 gennaio 1994 viene istituito un           ))
(( contributo di riciclaggio sul polietilene vergine               ))
(( commercializzato sul territorio nazionale destinato alla        ))
(( produzione di film plastici utilizzati nel mercato interno,     ))
(( nella misura del 10 per cento del valore fatturato. Il          ))
(( contributo e' dovuto sul polietilene di produzione nazionale,   ))
(( di provenienza comunitaria e su quello importato dai Paesi      ))
(( terzi. Lo stesso contributo e' dovuto sui film plastici         ))
(( importati o di provenienza comunitaria.                         ))
(( 2. Obbligati al pagamento del contributo sono:                  ))
(( a) il fabbricante per il polietilene ottenuto nel territorio    ))
(( nazionale;                                                      ))
(( b) il soggetto acquirente per i prodotti di provenienza         ))
(( comunitaria;                                                    ))
(( c) l'importatore per i prodotti importati dai Paesi terzi.      ))
(( 3. Sono esenti dal contributo il polietilene rigenerato ed i    ))
(( film plastici di provenienza comunitaria e d'importazione       ))
(( ottenuti da polietilene rigenerato.                             ))
(( 4. Il contributo e' riscosso e versato secondo modalita'        ))
(( stabilite con decreto del Ministro delle finanze di concerto    ))
(( con i Ministri del tesoro, dell'ambiente e dell'industria, del  ))
(( commercio e dell'artigianato. I proventi del contributo sono    ))
(( destinati, secondo criteri fissati dal Ministero dell'ambiente  ))
(( d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e        ))
(( dell'artigianato, ad agevolare il finanziamento delle attivita' ))
(( di:                                                             ))
(( a) raccolta differenziata, recupero e rigenerazione di scarti   ))
(( di film di polietilene, al fine di ridurne l'impatto ambientale ))
(( e di ridurre l'uso delle discariche;                            ))
(( b) sviluppo dei mercati d'impiego dei materiali provenienti     ))
(( dalla rigenerazione e dal riciclaggio dei film di polietilene.  ))
(( 5. Per il ritardato pagamento del contributo si applicano gli   ))
(( interessi previsti dalle norme sulle imposte di fabbricazione.  ))
(( Per l'omesso pagamento si applica, indipendentemente dal        ))
(( pagamento del contributo, la sanzione amministrativa del        ))
(( pagamento di una somma dal doppio al quadruplo del contributo   ))
(( dovuto.                                                         ))
   6.  ((  L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta
di confine sui sacchetti di plastica,  istituite  con  l'articolo  1,
comma  8, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre  1988,  n.  475,  e  successive
modificazioni )) (a), sono soppresse a decorrere dal 1 gennaio 1994.
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   (a)   Il   D.L.   9   settembre  1988,  n.  397,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, reca disposizioni
urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti industriali. Il comma 8
dell'art. 1 di detto decreto istituisce una imposta di  fabbricazione
di  lire  100  e  una  corrispondente sovrimposta di confine per ogni
sacchetto di plastica utilizzato come involucro che il  venditore  al
dettaglio fornisce al consumatore per l'asporto delle merci.