Art. 29 
                       Impiego di categoria B 
  1. L'impiego di categoria B soggetto a  nulla  osta  preventivo  in
relazione all'idoneita' dell'ubicazione  dei  locali,  dei  mezzi  di
radioprotezione, delle modalita' di esercizio, delle  attrezzature  e
della qualificazione  del  personale  addetto,  alle  conseguenze  di
eventuali   incidenti   nonch    delle    modalita'    dell'eventuale
allontanamento o smaltimento nell'ambiente di rifiuti radioattivi. 
  2. Con leggi delle regioni e delle province autonome,  da  emanarsi
entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del  decreto  di  cui
all'articolo 27,  sono  stabilite  le  autorita'  competenti  per  il
rilascio del  nulla  osta  di  cui  al  comma  1,  per  le  attivita'
comportanti esposizioni a scopo medico, nonche' le modalita'  per  il
rilascio medesimo, e sono  individuati  o  costituiti  gli  organismi
tecnici da consultare ai fini del rilascio di detto  nulla  osta;  in
tali organismi debbono essere rappresentate le competenze necessarie,
inclusa quella del Comando provinciale dei vigili  del  fuoco.  Negli
altri casi il nulla  osta  e'  rilasciato  dal  prefetto,  sentiti  i
competenti organismi tecnici, tra i quali il Comando provinciale  dei
vigili del fuoco. Copia del nulla osta viene inviata all'ANPA. 
  3. Nel nulla  osta,  rilasciato  sulla  base  della  documentazione
tecnica   presentata,   possono    essere    stabilite    particolari
prescrizioni, per le prove e per l'esercizio.