Art. 29 (Misure di carattere generale) 1. Le attrezzature meccaniche, elettriche ed elettromeccaniche devono essere scelte, installate, messe in funzione, gestite e sottoposte a manutenzione tenendo in debito conto la sicurezza e la salute dei lavoratori e nel rispetto delle pertinenti normative tecniche. 2. Se le attrezzature di cui al comma 1 sono poste in una zona che presenta o puo' presentare rischi d'incendio o di esplosione, esse devono essere idonee all'impiego in una zona di questo tipo. 3. Ove necessario, le attrezzature devono essere dotate di dispositivi di protezione adeguati e di sistemi di sicurezza intrinseca. 4. Le attrezzature e gli impianti meccanici devono avere resistenza adeguata, essere esenti da difetti manifesti e rispondenti all'uso cui sono destinati.