Art. 29
                   (Misure di carattere generale)
1. Le attrezzature meccaniche, elettriche ed elettromeccaniche devono
   essere scelte, installate, messe in funzione, gestite e sottoposte
   a  manutenzione  tenendo  in debito conto la sicurezza e la salute
   dei lavoratori e nel rispetto delle pertinenti normative tecniche.
2. Se le attrezzature di cui al comma 1 sono poste in  una  zona  che
   presenta o puo' presentare rischi d'incendio o di esplosione, esse
   devono essere idonee all'impiego in una zona di questo tipo.
3.   Ove   necessario,   le  attrezzature  devono  essere  dotate  di
   dispositivi di protezione  adeguati  e  di  sistemi  di  sicurezza
   intrinseca.
4.  Le  attrezzature e gli impianti meccanici devono avere resistenza
   adeguata, essere esenti da difetti manifesti e rispondenti all'uso
   cui sono destinati.