Art. 29. Il Direttore di Dipartimento 1. Il Direttore rappresenta il Dipartimento, ne sovrintende e promuove le attivita'. 2. In particolare, il Direttore: a) convoca e presiede il Consiglio e la Giunta e vigila sull'esecuzione delle relative deliberazioni; b) vigila, nell'ambito del Dipartimento e per quanto di competenza, sull'osservanza delle norme di legge, statutarie e regolamentari; c) propone al Consiglio il Piano di programmazione annuale delle attivita' del Dipartimento; d) propone al Consiglio la Relazione annuale sull'attivita' di ricerca; e) propone al Consiglio il piano di utilizzazione delle risorse finanziarie; f) sovrintende all'erogazione dei servizi a supporto alla ricerca ed alla didattica gestiti dal Dipartimento; g) sottoscrive contratti, acquisti e convenzioni; h) per motivi di urgenza assume con proprio decreto gli atti di competenza del Consiglio che sottopone per la ratifica all'organo nella prima seduta utile. 3. Il Direttore e' eletto tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno; in caso di indisponibilita' di professori di prima fascia o di mancato raggiungimento per due votazioni del quorum previsto l'elettorato passivo e' esteso ai professori di ruolo di seconda fascia a tempo pieno. 4. Partecipano alla votazione del Direttore tutti i componenti del Consiglio di Dipartimento. La disciplina del procedimento elettorale e' definita dal Regolamento generale di Ateneo. 5. Il Direttore dura in carica tre anni a decorrere dalla data della nomina ed e' immediatamente rieleggibile una sola volta. 6. Il Direttore nomina tra i professori di ruolo un sostituto che lo supplisce in tutte le sue funzioni nei casi di assenza o impedimento. 7. Al Direttore del Dipartimento puo' essere assegnata un'indennita' di carica nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione. 8. Il Direttore puo' richiedere al Rettore una riduzione dell'impegno didattico.