(Allegato-art. 29)
                              Art. 29. 
 
                    Il Direttore di Dipartimento 
 
    1. Il Direttore rappresenta il  Dipartimento,  ne  sovrintende  e
promuove le attivita'. 
    2. In particolare, il Direttore: 
    a)  convoca  e  presiede  il  Consiglio  e  la  Giunta  e  vigila
sull'esecuzione delle relative deliberazioni; 
    b)  vigila,  nell'ambito  del  Dipartimento  e  per   quanto   di
competenza,  sull'osservanza  delle  norme  di  legge,  statutarie  e
regolamentari; 
    c) propone al Consiglio il Piano di programmazione annuale  delle
attivita' del Dipartimento; 
    d) propone al Consiglio la Relazione  annuale  sull'attivita'  di
ricerca; 
    e) propone al Consiglio il piano di utilizzazione  delle  risorse
finanziarie; 
    f) sovrintende all'erogazione dei servizi a supporto alla ricerca
ed alla didattica gestiti dal Dipartimento; 
    g) sottoscrive contratti, acquisti e convenzioni; 
    h) per motivi di urgenza assume con proprio decreto gli  atti  di
competenza del Consiglio che sottopone  per  la  ratifica  all'organo
nella prima seduta utile. 
    3. Il Direttore e' eletto tra i  professori  di  ruolo  di  prima
fascia a tempo pieno; in caso di indisponibilita'  di  professori  di
prima fascia o di mancato raggiungimento per due votazioni del quorum
previsto l'elettorato passivo e' esteso ai  professori  di  ruolo  di
seconda fascia a tempo pieno. 
    4. Partecipano alla votazione del Direttore  tutti  i  componenti
del  Consiglio  di  Dipartimento.  La  disciplina  del   procedimento
elettorale e' definita dal Regolamento generale di Ateneo. 
    5. Il Direttore dura in carica tre anni a  decorrere  dalla  data
della nomina ed e' immediatamente rieleggibile una sola volta. 
    6. Il Direttore nomina tra i professori di ruolo un sostituto che
lo supplisce  in  tutte  le  sue  funzioni  nei  casi  di  assenza  o
impedimento. 
    7.  Al  Direttore  del   Dipartimento   puo'   essere   assegnata
un'indennita' di carica nella misura  determinata  dal  Consiglio  di
Amministrazione. 
    8.  Il  Direttore  puo'  richiedere  al  Rettore  una   riduzione
dell'impegno didattico.