(( Art. 29 bis 
 
 
Accelerazione  degli  interventi  strategici  per   il   riequilibrio
                         economico e sociale 
 
  1. All'articolo 55-bis del decreto-legge 24  gennaio  2012,  n.  1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo
il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
  «2-bis. Al fine di  accelerare  l'attuazione  degli  interventi  di
rilevanza strategica per  la  coesione  territoriale  e  la  crescita
economica, con particolare riferimento a quelli riguardanti  le  aree
sottoutilizzate  del  Paese   finanziati   con   risorse   nazionali,
dell'Unione europea e del Fondo per lo sviluppo e la coesione di  cui
all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, nonche'
per razionalizzare e rendere piu' efficienti le relative procedure di
spesa, per i progetti finanziati con fondi europei le amministrazioni
interessate possono avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per
la disciplina  dei  relativi  rapporti,  dell'Agenzia  nazionale  per
l'attrazione degli investimenti  e  lo  sviluppo  d'impresa  Spa,  in
qualita' di centrale di committenza ai sensi degli articoli 3,  comma
34, 19, comma 2, e  33,  comma  3,  del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nell'ambito delle sue  competenze
istituzionali e ferme restando le disposizioni vigenti in materia  di
procedure di acquisto di beni e servizi». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'art.   55-bis   del
          decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.  1,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27,  che  reca
          Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo  delle
          infrastrutture  e  la  competitivita',   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 24  gennaio  2012,  n.  19,  supplemento
          ordinario, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 55-bis Accelerazione degli interventi  strategici
          per il riequilibrio economico e sociale 
              1.  Ai   fini   della   realizzazione   di   interventi
          riguardanti  le  aree  sottoutilizzate   del   Paese,   con
          particolare riferimento a quelli  di  rilevanza  strategica
          per  la  coesione  territoriale  finanziati   con   risorse
          nazionali, dell'Unione europea e dal Fondo per lo  sviluppo
          e la coesione di cui all'art. 4 del decreto legislativo  31
          maggio 2011, n. 88, anche mediante finanza di progetto,  le
          amministrazioni centrali competenti possono  avvalersi  per
          le occorrenti attivita' economiche, finanziarie e tecniche,
          comprese quelle di cui all'art. 90 del  codice  di  cui  al
          decreto  legislativo  12  aprile  2006,   n.   163,   delle
          convenzioni con l'Agenzia nazionale per l'attrazione  degli
          investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa di cui al  decreto
          legislativo  9   gennaio   1999,   n.   1,   e   successive
          modificazioni. 
              2. L'art. 8 della legge 1°  agosto  2002,  n.  166,  e'
          abrogato. 
              2-bis.  Al  fine  di  accelerare   l'attuazione   degli
          interventi  di  rilevanza  strategica   per   la   coesione
          territoriale  e  la  crescita  economica,  con  particolare
          riferimento a quelli riguardanti  le  aree  sottoutilizzate
          del Paese finanziati  con  risorse  nazionali,  dell'Unione
          europea e del Fondo per lo sviluppo e la  coesione  di  cui
          all'art. 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011,  n.  88,
          nonche' per razionalizzare e  rendere  piu'  efficienti  le
          relative procedure di spesa, per i progetti finanziati  con
          fondi  europei  le  amministrazioni   interessate   possono
          avvalersi,  sulla  base  di  apposite  convenzioni  per  la
          disciplina dei relativi  rapporti,  dell'Agenzia  nazionale
          per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
          Spa, in qualita' di centrale di committenza ai sensi  degli
          articoli 3, comma 34, 19, comma  2,  e  33,  comma  3,  del
          codice di cui al decreto legislativo  12  aprile  2006,  n.
          163, nell'ambito delle sue competenze istituzionali e ferme
          restando le disposizioni vigenti in materia di procedure di
          acquisto di beni e servizi.».