Art. 29 
 
 
          Incentivi all'investimento in start-up innovative 
 
  1. Per gli anni 2013, 2014 e 2015, all'imposta  lorda  sul  reddito
delle persone fisiche si detrae un importo pari al 19 per cento della
somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una  o  piu'
start-up innovative direttamente ovvero per il tramite  di  organismi
di   investimento   collettivo   del    risparmio    che    investano
prevalentemente in start-up innovative. 
  2. Ai fini di  tale  verifica,  non  si  tiene  conto  delle  altre
detrazioni eventualmente spettanti al contribuente.  L'ammontare,  in
tutto o in parte, non detraibile nel periodo d'imposta di riferimento
puo' essere portato in  detrazione  dall'imposta  sul  reddito  delle
persone fisiche nei periodi d'imposta successivi,  ma  non  oltre  il
terzo. 
  3. L'investimento massimo detraibile ai sensi del comma 1, non puo'
eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro  500.000  e
deve essere mantenuto per  almeno  due  anni;  l'eventuale  cessione,
anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale  termine,
comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per  il  contribuente
di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali. 
  4. Per i periodi d'imposta 2013, 2014 e  2015,  non  concorre  alla
formazione del reddito dei soggetti passivi dell'imposta sul  reddito
delle societa', diversi da imprese start-up  innovative,  il  20  per
cento della somma investita  nel  capitale  sociale  di  una  o  piu'
start-up innovative direttamente ovvero per il tramite  di  organismi
di  investimento  collettivo  del  risparmio  o  altre  societa'  che
investano prevalentemente in start-up innovative. 
  5. L'investimento massimo deducibile ai sensi del comma 4 non  puo'
eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 1.800.000 e
deve essere mantenuto per  almeno  due  anni.  L'eventuale  cessione,
anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale  termine,
comporta la decadenza dal  beneficio  ed  il  recupero  a  tassazione
dell'importo dedotto, maggiorato degli interessi legali. 
  6. Gli organismi di investimento collettivo del risparmio  o  altre
societa' che investano prevalentemente in imprese start-up innovative
non beneficiano dell'agevolazione prevista dai commi 4 e 5. 
  7.  Per  le  start-up  a  vocazione  sociale  cosi'  come  definite
all'articolo  25,  comma  4  e  per  le  start-up  che  sviluppano  e
commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto
valore tecnologico in ambito energetico la detrazione di cui al comma
1 e' pari al 25 per cento della somma investita e la deduzione di cui
al comma 4 e' pari al 27 per cento della somma investita. 
  8. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico,  entro  60  giorni
dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente   decreto,   sono
individuate le modalita' di attuazione  delle  agevolazioni  previste
dal presente articolo. 
  9.  L'efficacia  della  disposizione  del  presente   articolo   e'
subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo  3,  del  Trattato
sul  funzionamento  dell'Unione  europea,  all'autorizzazione   della
Commissione europea, richiesta a cura del  Ministero  dello  sviluppo
economico.