Art. 29 
 
               Data unica di efficacia degli obblighi 
 
  1. Gli atti normativi del Governo e  ((gli  atti  amministrativi  a
carattere generale delle  amministrazioni  dello  Stato,  degli  enti
pubblici nazionali e delle agenzie di cui al decreto  legislativo  30
luglio 1999, n. 300,)) fissano la data di  decorrenza  dell'efficacia
degli obblighi amministrativi introdotti  a  carico  di  cittadini  e
imprese, al 1° luglio o al 1° gennaio successivi alla loro entrata in
vigore,  fatta  salva  la  sussistenza  di  particolari  esigenze  di
celerita' dell'azione amministrativa o derivanti dalla necessita'  di
dare tempestiva attuazione ad atti dell'Unione europea. 
  2. Per obbligo amministrativo ai  sensi  del  comma  1  si  intende
qualunque   adempimento,    comportante    raccolta,    elaborazione,
trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti,
cui cittadini e imprese sono  tenuti  nei  confronti  della  pubblica
amministrazione. 
  3. All'articolo 12 del decreto legislativo 14 marzo  2013,  n.  33,
dopo il comma 1 e' inserito  il  seguente:  «1-bis.  Il  responsabile
della trasparenza delle amministrazioni competenti pubblica sul  sito
istituzionale  uno  scadenzario  con  l'indicazione  delle  date   di
efficacia dei nuovi obblighi amministrativi introdotti e lo  comunica
tempestivamente  al  Dipartimento  della  funzione  pubblica  per  la
pubblicazione riepilogativa su base temporale in un'apposita  sezione
del sito istituzionale. L'inosservanza del  presente  comma  comporta
l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 46.». 
  4. Entro 90 giorni dalla data di entrata  in  vigore  del  presente
decreto, con uno o piu' decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione  e
la semplificazione, sono determinate  le  modalita'  di  applicazione
delle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1-bis,  del  decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, inserito dal comma 3  del  presente
articolo. 
  5. Il comma 1 del presente articolo ha efficacia a decorrere dal  2
luglio 2013. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Il testo del D.Lgs. 30/07/1999, n. 300 recante  Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma  dell'articolo  11
          della L. 15 marzo 1997, n. 59  e'  stato  pubblicato  nella
          Gazz. Uff. 30 agosto 1999, n. 203, S.O. 
              - si riporta il testo dell'art. 12  D.Lgs.  14/03/2013,
          n. 33 recante Riordino  della  disciplina  riguardante  gli
          obblighi  di  pubblicita',  trasparenza  e  diffusione   di
          informazioni  da  parte  delle  pubbliche  amministrazioni,
          pubblicato nella Gazz. Uff. 5  aprile  2013,  n.  80,  come
          modificato dalla seguente legge: 
              "Art. 12 Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti
          di carattere normativo e amministrativo generale 
              1. Fermo restando quanto previsto per le  pubblicazioni
          nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  dalla
          legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative  norme  di
          attuazione, le  pubbliche  amministrazioni  pubblicano  sui
          propri siti istituzionali i  riferimenti  normativi  con  i
          relativi link alle norme di legge statale pubblicate  nella
          banca dati  «Normattiva»  che  ne  regolano  l'istituzione,
          l'organizzazione e l'attivita'. Sono altresi' pubblicati le
          direttive,  le  circolari,  i  programmi  e  le  istruzioni
          emanati dall'amministrazione e ogni  atto  che  dispone  in
          generale  sulla  organizzazione,  sulle   funzioni,   sugli
          obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali  si  determina
          l'interpretazione di norme giuridiche che le  riguardano  o
          si dettano disposizioni per  l'applicazione  di  esse,  ivi
          compresi i codici di condotta. 
              1-bis.  Il   responsabile   della   trasparenza   delle
          amministrazioni competenti pubblica sul sito  istituzionale
          uno scadenzario con l'indicazione delle date  di  efficacia
          dei nuovi obblighi amministrativi introdotti e lo  comunica
          tempestivamente al Dipartimento della funzione pubblica per
          la  pubblicazione  riepilogativa  su  base   temporale   in
          un'apposita sezione del sito istituzionale.  L'inosservanza
          del presente comma comporta l'applicazione  delle  sanzioni
          di cui all'articolo 46. 
              2. Con riferimento agli statuti e alle norme  di  legge
          regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e  lo
          svolgimento     delle     attivita'      di      competenza
          dell'amministrazione, sono  pubblicati  gli  estremi  degli
          atti e dei testi ufficiali aggiornati. "