(( Art. 29-bis Disposizioni transitorie in materia di incompatibilita' di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 )) ((1. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, non si applicano alle cariche elettive di natura monocratica relative ad organi di governo di enti pubblici territoriali con popolazione tra 5.000 e 20.000 abitanti, le cui elezioni sono state svolte prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto.))
Riferimenti normativi - si riporta il testo dell'art. 13 del D.L. 13/08/2011, n. 138 recante Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo, pubblicato nella Gazz. Uff. 13 agosto 2011, n. 188: "Art. 13 Trattamento economico dei parlamentari e dei membri degli altri organi costituzionali. Incompatibilita'. Riduzione delle spese per i referendum 1. A decorrere dal mese successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per gli anni 2011, 2012 e 2013, ai membri degli organi costituzionali, fatta eccezione per il Presidente della Repubblica e i componenti della Corte costituzionale, si applica, senza effetti a fini previdenziali, una riduzione delle retribuzioni o indennita' di carica superiori a 90.000 Euro lordi annui previste alla data di entrata in vigore del presente decreto, in misura del 10 per cento per la parte eccedente i 90.000 euro e fino a 150.000 euro, nonche' del 20 per cento per la parte eccedente 150.000 euro. A seguito della predetta riduzione il trattamento economico complessivo non puo' essere comunque inferiore a 90.000 euro lordi annui. 2. In attesa della revisione costituzionale concernente la riduzione del numero dei parlamentari e della rideterminazione del trattamento economico omnicomprensivo annualmente corrisposto ai sensi dell' articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 : a) ai parlamentari che svolgono qualsiasi attivita' lavorativa per la quale sia percepito un reddito uguale o superiore al 15 per cento dell'indennita' parlamentare la riduzione dell'indennita' di cui al comma 1 si applica in misura del 20 per cento per la parte eccedente i 90.000 euro e fino a 150.000 euro, in misura del 40 per cento per la parte eccedente i 150.000 euro. La riduzione si applica con la medesima decorrenza e durata di cui al comma 1; b) le Camere, in conformita' con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, individuano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto le modalita' piu' adeguate per correlare l'indennita' parlamentare al tasso di partecipazione di ciascun parlamentare ai lavori delle Assemblee, delle Giunte e delle Commissioni. 3. Fermo restando quanto previsto dalla legge 20 luglio 2004, n. 215 , e successive modificazioni, le cariche di deputato e di senatore, nonche' le cariche di governo di cui all' articolo 1, comma 2, della citata legge n. 215 del 2004 , sono incompatibili con qualsiasi altra carica pubblica elettiva di natura monocratica relativa ad organi di governo di enti pubblici territoriali aventi, alla data di indizione delle elezioni o della nomina, popolazione superiore a 5.000 abitanti, fermo restando quanto previsto dall' articolo 62 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 . Le incompatibilita' di cui al primo periodo si applicano a decorrere dalla data di indizione delle elezioni relative alla prima legislatura parlamentare successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto. A decorrere dalla data di indizione delle relative elezioni successive alla data di entrata in vigore del presente decreto, le incompatibilita' di cui al primo periodo si applicano, altresi', alla carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia, fermo restando quanto previsto dall' articolo 6, commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto, della legge 24 gennaio 1979, n. 18 , e successive modificazioni. Resta fermo in ogni caso il divieto di cumulo con ogni altro emolumento; fino al momento dell'esercizio dell'opzione, non spetta alcun trattamento per la carica sopraggiunta. 4. All' articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 , dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: «2-bis. Nel caso in cui, nel medesimo anno, debba tenersi piu' di un referendum abrogativo, la convocazione degli elettori ai sensi dell' articolo 34 della legge 25 maggio 1970, n. 352 , avviene per tutti i referendum abrogativi nella medesima data.»."