Art. 29 
 
Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo  e  consuntivo,  e
  del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio,  nonche'
  dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi. 
 
  1. Le pubbliche  amministrazioni  pubblicano  i  dati  relativi  al
bilancio di previsione e a quello consuntivo di ciascun anno in forma
sintetica,  aggregata  e  semplificata,  anche  con  il   ricorso   a
rappresentazioni  grafiche,  al   fine   di   assicurare   la   piena
accessibilita' e comprensibilita'. 
  2.  Le  pubbliche  amministrazioni  pubblicano  il  Piano  di   cui
all'articolo 19 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, con le
integrazioni e gli aggiornamenti di cui all'articolo 22 del  medesimo
decreto legislativo n. 91 del 2011. 
 
          Note all'art. 29: 
              Si riporta il testo degli articoli 19 e 22 del  decreto
          legislativo 31 maggio 2011, n. 91: 
              «Art. 19. Principi generali 
              1. Le  amministrazioni  pubbliche,  contestualmente  al
          bilancio  di  previsione   ed   al   bilancio   consuntivo,
          presentano un documento denominato "Piano degli  indicatori
          e risultati attesi  di  bilancio",  di  seguito  denominato
          "Piano", al fine di illustrare gli obiettivi  della  spesa,
          misurarne i risultati e monitorarne  l'effettivo  andamento
          in termini di servizi forniti e di interventi realizzati. 
              2. Il Piano illustra il contenuto di ciascun  programma
          di spesa ed  espone  informazioni  sintetiche  relative  ai
          principali obiettivi da realizzare,  con  riferimento  agli
          stessi  programmi  del  bilancio  per  il  triennio   della
          programmazione  finanziaria,  e  riporta   gli   indicatori
          individuati per quantificare  tali  obiettivi,  nonche'  la
          misurazione annuale degli stessi indicatori per  monitorare
          i risultati conseguiti. 
              3. Il Piano e' coerente con il sistema di obiettivi  ed
          indicatori adottati da ciascuna  amministrazione  ai  sensi
          del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e, per  le
          amministrazioni centrali dello Stato, corrisponde alle note
          integrative  disciplinate  dall'articolo  21,   comma   11,
          lettera a), e dall'articolo 35, comma  2,  della  legge  31
          dicembre 2009, n. 196. 
              4.  Al  fine  di  assicurare  il  consolidamento  e  la
          confrontabilita'  degli   indicatori   di   risultato,   le
          amministrazioni    vigilanti    definiscono,     per     le
          amministrazioni pubbliche di loro competenza,  comprese  le
          unita' locali di cui all'articolo 1, comma 1,  lettera  b),
          il sistema minimo di indicatori di risultato  che  ciascuna
          amministrazione ed unita' locale deve inserire nel  proprio
          Piano. Tale sistema minimo e'  stabilito  con  decreto  del
          Ministro competente d'intesa con il Ministro  dell'economia
          e delle finanze, da adottare  ai  sensi  dell'articolo  17,
          comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.» 
              «Art. 22. Monitoraggio degli obiettivi e indicatori 
              1. Alla fine di  ciascun  esercizio  finanziario  e  in
          accompagnamento  al  bilancio  consuntivo,  il   Piano   e'
          integrato  con  le  risultanze  osservate  in  termini   di
          raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni  degli
          eventuali scostamenti. I  destinatari  e  le  modalita'  di
          divulgazione sono disciplinate secondo i criteri  stabiliti
          dall'articolo 20. 
              2. Ai fini del monitoraggio del Piano, gli obiettivi  e
          gli indicatori selezionati, nonche' i valori obiettivo  per
          l'esercizio  finanziario  di  riferimento  e   per   l'arco
          temporale pluriennale sono i medesimi indicati  nella  fase
          di previsione. Il Piano e' aggiornato in corrispondenza  di
          ogni  nuovo  esercizio  di   bilancio,   sia   tramite   la
          specificazione  di  nuovi  obiettivi  e   indicatori,   che
          attraverso  l'aggiornamento  dei  valori  obiettivo  e   la
          soppressione di obiettivi gia' raggiunti oppure oggetto  di
          ripianificazione.».