Art. 29 
 
Nuove norme in  materia  di  iscrizione  nell'elenco  dei  fornitori,
prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo
                      di infiltrazione mafiosa. 
 
  1. All'art. 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, il comma  52  e'
sostituito dai seguenti: 
  «52. Per le  attivita'  imprenditoriali  di  cui  al  comma  53  la
comunicazione e l'informazione antimafia liberatoria (( da  acquisire
indipendentemente dalle soglie stabilite dal codice di cui al decreto
legislativo  6  settembre  2011,  n.  159,  ))  e'  obbligatoriamente
acquisita dai soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2,  del  decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159,  attraverso  la  consultazione,
anche in via telematica, di apposito elenco di fornitori,  prestatori
di servizi ed  esecutori  di  lavori  non  soggetti  a  tentativi  di
infiltrazione mafiosa operanti  nei  medesimi  settori.  Il  suddetto
elenco e' istituito presso ogni prefettura. L'iscrizione  nell'elenco
e' disposta dalla prefettura  della  provincia  in  cui  il  soggetto
richiedente ha la propria sede. Si applica l'art. 92, commi  2  e  3,
del citato  decreto  legislativo  n.  159  del  2011.  La  prefettura
effettua verifiche periodiche circa la perdurante  insussistenza  dei
tentativi di infiltrazione mafiosa e,  in  caso  di  esito  negativo,
dispone la cancellazione dell'impresa dall'elenco. 
  52-bis. L'iscrizione nell'elenco di cui al  comma  52  tiene  luogo
della comunicazione e dell'informazione antimafia  liberatoria  anche
ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di  contratti  o
subcontratti relativi ad attivita' diverse da  quelle  per  le  quali
essa e' stata disposta.». 
  2. In prima applicazione, e comunque per un periodo non superiore a
dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,  i
soggetti di cui  all'art.  83,  commi  1  e  2,  del  citato  decreto
legislativo n. 159 del 2011, per le attivita'  indicate  all'art.  1,
comma  53,  della  predetta  legge  n.  190   del   2012,   procedono
all'affidamento di contratti  o  all'autorizzazione  di  subcontratti
previo accertamento della avvenuta  presentazione  della  domanda  di
iscrizione nell'elenco di cui al comma 1.  In  caso  di  sopravvenuto
diniego dell'iscrizione, si applicano ai contratti e subcontratti cui
e' stata data esecuzione le disposizioni di cui all'art. 94, commi  2
e 3, del citato decreto legislativo n. 159  del  2011.  ((  In  prima
applicazione,  la  stazione  appaltante  che  abbia   aggiudicato   e
stipulato il contratto o  autorizzato  il  subappalto  esclusivamente
sulla base della domanda di iscrizione e' obbligata  a  informare  la
competente prefettura-ufficio territoriale del Governo di  essere  in
attesa del provvedimento definitivo. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dell'art. 1, comma 52 , della legge
          6 novembre 2012,  n.  190,  recante  "Disposizioni  per  la
          prevenzione   e   la   repressione   della   corruzione   e
          dell'illegalita'  nella  pubblica  amministrazione",   come
          modificato dalla presente legge: 
              "52. Per le attivita' imprenditoriali di cui  al  comma
          53 la comunicazione e l'informazione antimafia  liberatoria
          da acquisire indipendentemente dalle soglie  stabilite  dal
          codice di cui al decreto legislativo 6 settembre  2011,  n.
          159, e' obbligatoriamente acquisita  dai  soggetti  di  cui
          all'art. 83,  commi  1  e  2,  del  decreto  legislativo  6
          settembre 2011, n. 159, attraverso la consultazione,  anche
          in  via  telematica,  di  apposito  elenco  di   fornitori,
          prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a
          tentativi di infiltrazione mafiosa  operanti  nei  medesimi
          settori.  Il  suddetto  elenco  e'  istituito  presso  ogni
          prefettura.  L'iscrizione  nell'elenco  e'  disposta  dalla
          prefettura della provincia in cui il  soggetto  richiedente
          ha la propria sede. Si applica l'art. 92, commi 2 e 3,  del
          citato decreto legislativo n. 159 del 2011.  La  prefettura
          effettua   verifiche   periodiche   circa   la   perdurante
          insussistenza dei tentativi di infiltrazione mafiosa e,  in
          caso  di   esito   negativo,   dispone   la   cancellazione
          dell'impresa dall'elenco. 
              52-bis. L'iscrizione nell'elenco di  cui  al  comma  52
          tiene  luogo  della   comunicazione   e   dell'informazione
          antimafia  liberatoria  anche  ai   fini   della   stipula,
          approvazione o autorizzazione di contratti  o  subcontratti
          relativi ad attivita' diverse da quelle per le  quali  essa
          e' stata disposta.". 
              Si riporta il testo dell'art. 83,  commi  1  e  2,  del
          decreto legislativo  6  settembre  2011,  n.  159,  recante
          "Codice  delle  leggi   antimafia   e   delle   misure   di
          prevenzione,  nonche'  nuove  disposizioni  in  materia  di
          documentazione antimafia, a norma  degli  articoli  1  e  2
          della legge 13 agosto 2010, n. 136": 
              "1. Le pubbliche amministrazioni e gli  enti  pubblici,
          anche costituiti in stazioni uniche appaltanti, gli enti  e
          le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico  e
          le societa' o imprese comunque controllate dallo Stato o da
          altro  ente  pubblico  nonche'  i  concessionari  di  opere
          pubbliche, devono acquisire la documentazione antimafia  di
          cui all'art. 84 prima di stipulare, approvare o autorizzare
          i contratti e subcontratti relativi  a  lavori,  servizi  e
          forniture pubblici, ovvero prima di rilasciare o consentire
          i provvedimenti indicati nell'art. 67. 
              2. La disposizione di cui al  comma  1  si  applica  ai
          contraenti  generali  di  cui  all'art.  176  del   decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163, di  seguito  denominati
          «contraente generale».". 
              Si riporta il testo dell'art. 1, comma 53, della  legge
          6 novembre 2012,  n.  190,  recante  "Disposizioni  per  la
          prevenzione   e   la   repressione   della   corruzione   e
          dell'illegalita' nella pubblica amministrazione": 
              "53. Sono definite come maggiormente esposte a  rischio
          di infiltrazione mafiosa le seguenti attivita': 
              a) trasporto di materiali  a  discarica  per  conto  di
          terzi; 
              b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento  di
          rifiuti per conto di terzi; 
              c)  estrazione,  fornitura  e  trasporto  di  terra   e
          materiali inerti; 
              d)   confezionamento,   fornitura   e   trasporto    di
          calcestruzzo e di bitume; 
              e) noli a freddo di macchinari; 
              f) fornitura di ferro lavorato; 
              g) noli a caldo; 
              h) autotrasporti per conto di terzi; 
              i) guardiania dei cantieri.". 
              Si riporta il testo dell'art. 94,  commi  2  e  3,  del
          citato decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159: 
              "2. Qualora  il  prefetto  non  rilasci  l'informazione
          interdittiva entro i termini previsti, ovvero nel  caso  di
          lavori o forniture di somma urgenza  di  cui  all'art.  92,
          comma 3 qualora la sussistenza  di  una  causa  di  divieto
          indicata nell'art. 67 o gli elementi relativi  a  tentativi
          di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84,  comma  4,  ed
          all'art. 91 comma 6, siano accertati  successivamente  alla
          stipula del contratto, i soggetti di cui all'art. 83, commi
          1 e 2, salvo  quanto  previsto  al  comma  3,  revocano  le
          autorizzazioni e le concessioni o  recedono  dai  contratti
          fatto salvo  il  pagamento  del  valore  delle  opere  gia'
          eseguite  e  il  rimborso   delle   spese   sostenute   per
          l'esecuzione  del  rimanente,  nei  limiti  delle  utilita'
          conseguite. 
              3. I soggetti di cui all'art. 83,  commi  1  e  2,  non
          procedono alle  revoche  o  ai  recessi  di  cui  al  comma
          precedente  nel  caso  in  cui  l'opera  sia  in  corso  di
          ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e  servizi
          ritenuta essenziale  per  il  perseguimento  dell'interesse
          pubblico, qualora il  soggetto  che  la  fornisce  non  sia
          sostituibile in tempi rapidi.".