ART. 29 (Rimodulazione del sistema tariffario elettrico delle Ferrovie dello Stato) 1. Il regime tariffario speciale al consumo di RFI - Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730, e' applicato a decorrere dal 1° gennaio 2015 ai soli consumi di energia elettrica impiegati per i trasporti rientranti nel servizio universale. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto - legge, sentite l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e i servizi idrici e l'Autorita' per i trasporti, sono definite le modalita' di individuazione dei consumi rilevanti ai fini dell'attuazione del regime. Il decreto viene aggiornato con cadenza biennale, seguendo le medesime modalita' previste per la sua adozione . 2. Fino all'entrata in operativita' delle modalita' di individuazione dei consumi di cui al comma 1, la componente tariffaria compensativa annua, riconosciuta in attuazione del regime tariffario speciale di cui al medesimo comma 1, e' ridotta sulla parte eccedente il quantitativo di 3300 GWh di un importo di 120 milioni di euro. 3. E' fatto divieto di traslare i maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione sui prezzi e sui pedaggi praticati nell'ambito del servizio universale. L'Autorita' per i trasporti vigila sull'osservanza della disposizione di cui al primo periodo, anche mediante accertamenti a campione, e vigila altresi' sulla corretta applicazione della norma sul mercato.