Art. 29 
 
   (Pianificazione strategica della portualita' e della logistica) 
 
  1. Al fine di migliorare la competitivita' del sistema  portuale  e
logistico, di agevolare la crescita  dei  traffici  e  la  promozione
dell'intermodalita' nel  traffico  merci,  anche  in  relazione  alla
razionalizzazione, al riassetto e  all'accorpamento  delle  Autorita'
portuali esistenti, da effettuare ai sensi  della  legge  n.  84  del
1994, e' adottato, con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri,  su  proposta  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, entro 90 giorni dall'entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del  presente  decreto-legge,  previa  deliberazione  del
Consiglio  dei  Ministri,  il  piano   strategico   nazionale   della
portualita' e della logistica. 
  2. Allo scopo di accelerare la realizzazione dei progetti  inerenti
alla logistica portuale, entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, le  Autorita'
portuali presentano alla Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri  un
resoconto  degli  interventi  correlati  a  progetti  in   corso   di
realizzazione  o  da  intraprendere,  corredato  dai  relativi  crono
programmi  e  piani  finanziari.  La  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri, d'intesa  con  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti,  seleziona,  entro  i  successivi  sessanta  giorni,   gli
interventi ritenuti piu' urgenti sulla base delle proposte  contenute
nei documenti presentati dalle Autorita' portuali, anche al  fine  di
valutarne l'inserimento nel piano  strategico  di  cui  al  comma  1,
ovvero  di  valutare  interventi  sostitutivi.  Resta  fermo   quanto
disposto dall'articolo 13, commi 4, 5, 6 e 7  del  decreto  legge  23
dicembre 2013, n. 145 convertito con modificazioni, dalla  legge   21
febbraio 2014, n. 9 per  i  progetti  volti  al  miglioramento  della
competitivita' dei porti italiani per il recupero dei traffici  anche
tra l'Europa e l'Oriente.