Art. 29 
 
 
      Detrazione forfetaria per prestazioni di sponsorizzazione 
 
  1. All'articolo 74, sesto comma, terzo  periodo,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,  n.  633,  le  parole:
«prestazioni di sponsorizzazione e» e «in misura pari  ad  un  decimo
per le operazioni di sponsorizzazione ed» sono soppresse. 
 
          Note all'art. 29: 
              - Si riporta il testo del sesto comma dell'art. 74  del
          citato decreto del Presidente della Repubblica  26  ottobre
          1972,  n.  633,  come  modificato  dal   presente   decreto
          legislativo: 
              «Art. 74 (Disposizioni relative a particolari settori).
          - (Omissis). 
              Per gli intrattenimenti, i giochi e le altre  attivita'
          di cui alla tariffa  allegata  al  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  640,  l'imposta  si
          applica sulla stessa  base  imponibile  dell'imposta  sugli
          intrattenimenti ed e'  riscossa  con  le  stesse  modalita'
          stabilite per quest'ultima. La detrazione di  cui  all'art.
          19 e' forfettizzata in misura pari al cinquanta  per  cento
          dell'imposta  relativa  alle  operazioni   imponibili.   Se
          nell'esercizio  delle  attivita'  incluse   nella   tariffa
          vengono effettuate anche cessioni o concessioni di  diritti
          di  ripresa  televisiva  e  di  trasmissione   radiofonica,
          comunque  connesse  alle  attivita'  di  cui  alla  tariffa
          stessa, l'imposta si applica con le predette  modalita'  ma
          la detrazione e' forfettizzata in misura pari ad  un  terzo
          per le cessioni o concessioni di ripresa  televisiva  e  di
          trasmissione  radiofonica.  I  soggetti  che  svolgono   le
          attivita' incluse nella tariffa sono esonerati dall'obbligo
          di  fatturazione,  tranne  che  per   le   prestazioni   di
          sponsorizzazione, per le cessioni o concessioni di  diritti
          di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica  e  per
          le prestazioni pubblicitarie; sono altresi' esonerati dagli
          obblighi di registrazione  e  dichiarazione,  salvo  quanto
          stabilito dall'art. 25; per il contenzioso  si  applica  la
          disciplina stabilita per l'imposta  sugli  intrattenimenti.
          Le  singole  imprese  hanno  la  facolta'  di  optare   per
          l'applicazione  dell'imposta  nei  modi  ordinari   dandone
          comunicazione al concessionario  di  cui  all'art.  17  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          640, competente in relazione al proprio domicilio  fiscale,
          prima dell'inizio dell'anno  solare  ed  all'ufficio  delle
          entrate secondo le disposizioni del decreto del  Presidente
          della Repubblica 10 novembre 1997,  n.  442;  l'opzione  ha
          effetto fino a  quando  non  e'  revocata  ed  e'  comunque
          vincolante per un quinquennio. 
              (Omissis).».