Art. 29 
 
Consolidamento delle partecipazioni (articolo 24, paragrafo  3  della
  direttiva 2013/34/UE e articolo 39, paragrafo  6,  della  direttiva
  86/635/CEE) 
 
  1.  Le  partecipazioni  nelle  imprese  controllate   incluse   nel
consolidamento sono compensate con  la  corrispondente  frazione  del
patrimonio  netto  di  tali   imprese.   Le   azioni   o   le   quote
dell'intermediario  tenuto  a  redigere   il   bilancio   consolidato
possedute dalla stessa impresa o dalle  imprese  controllate  incluse
nel consolidamento  non  formano  oggetto  di  compensazione  e  sono
trattate come azioni o quote proprie. 
  2. La compensazione di cui al comma 1 e'  attuata  sulla  base  dei
valori riferiti alla data in cui l'impresa controllata e' inclusa per
la prima volta nel consolidamento o alla data di  acquisizione  della
partecipazione in tale impresa  oppure,  se  all'acquisizione  si  e'
proceduto in piu' riprese, alla data in  cui  l'impresa  e'  divenuta
controllata. 
  3. Se la compensazione di cui al comma 1 determina una  differenza,
questa e' imputata nel  bilancio  consolidato,  ove  possibile,  agli
elementi dell'attivo e del passivo dell'impresa controllata. 
  4. La differenza che residua dopo l'applicazione del  comma  3,  se
negativa, e' iscritta nello stato  patrimoniale  consolidato  in  una
voce specifica. Tuttavia, tale differenza,  quando  sia  dovuta  alla
previsione  di  un'evoluzione  sfavorevole   dei   futuri   risultati
economici dell'impresa controllata, e' registrata  in  una  sottovoce
dei fondi per rischi ed oneri denominata «fondo di consolidamento per
rischi e oneri futuri»,  che  viene  trasferito  al  conto  economico
consolidato al momento e nella  misura  in  cui  tale  previsione  si
realizzi. Se la differenza e' positiva,  viene  contabilizzata  nello
stato patrimoniale  consolidato  in  una  voce  specifica  denominata
«avviamento», salvo che debba essere in tutto o in parte  imputata  a
conto  economico.  L'importo  iscritto  nell'attivo  e'  ammortizzato
secondo quanto previsto dall'articolo 14, commi 1 e 2. 
  5. Le voci indicate nel comma 4, i criteri utilizzati per  la  loro
determinazione e le variazioni  significative  rispetto  al  bilancio
consolidato dell'esercizio precedente sono  adeguatamente  illustrati
nella nota integrativa. 
  6. Le differenze derivanti dalla conversione, al  tasso  di  cambio
corrente alla data  di  riferimento  del  bilancio  consolidato,  del
patrimonio netto delle imprese controllate incluse nel consolidamento
sono  ricomprese  nelle  riserve  consolidate.  Gli   atti   di   cui
all'articolo 43 possono consentire che i proventi e gli  oneri  delle
imprese suddette siano convertiti a tassi di cambio medi.