Art. 29 
 
 
                      Riordino degli incentivi 
 
  1.  L'articolo  1  del  decreto-legge  28  giugno  2013,   n.   76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  99,  e'
abrogato. Sono fatti salvi gli effetti in relazione alle assunzioni e
trasformazioni intervenute prima dell'entrata in vigore del  presente
decreto, fino a completa fruizione degli incentivi spettanti. 
  2. Presso il Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge  n.  185  del
2008, viene creato un apposito piano gestionale per il  finanziamento
di politiche attive del lavoro. 
  3. Sul piano gestionale di cui al comma 2 affluiscono  le  seguenti
risorse: 
    a) le risorse di cui all'articolo 1, comma 12, del  decreto-legge
n. 76 del 2013, relative agli anni 2015 e 2016; 
    b) le risorse di cui all'articolo 32, comma 5. 
 
          Note all'art. 29: 
              Per il testo dell'articolo 18 del citato  decreto-legge
          n. 185 del 2008, si vedano le note all'articolo 5. 
              Si riporta il testo  dell'articolo  1,  comma  12,  del
          decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76 
              (Primi   interventi   urgenti   per    la    promozione
          dell'occupazione, in particolare giovanile, della  coesione
          sociale, nonche' in materia di Imposta sul valore  aggiunto
          (IVA) e altre misure finanziarie urgenti), convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99: 
              "Art.  1.  Incentivi  per  nuove  assunzioni  a   tempo
          indeterminato di lavoratori giovani. 
              (Omissis). 
              12.  Le  risorse  di  cui  al  comma  1,  destinate  al
          finanziamento  dell'incentivo  straordinario  di   cui   al
          medesimo comma, sono determinate: 
              a) nella misura di 100 milioni di euro per l'anno 2013,
          150 milioni di euro per l'anno 2014, 150  milioni  di  euro
          per l'anno 2015 e 100 milioni di euro per l'anno 2016,  per
          le regioni Abruzzo, Molise, Campania,  Puglia,  Basilicata,
          Calabria, Sardegna e Sicilia, a valere sulla corrispondente
          riprogrammazione delle risorse del Fondo  di  rotazione  di
          cui alla legge 16 aprile 1987, n.  183  gia'  destinate  ai
          Programmi operativi 2007/2013, nonche', per  garantirne  il
          tempestivo avvio,  alla  rimodulazione  delle  risorse  del
          medesimo Fondo di rotazione gia' destinate agli  interventi
          del Piano di Azione Coesione, ai  sensi  dell'articolo  23,
          comma 4, della legge  12  novembre  2011,  n.  183,  previo
          consenso, per quanto occorra, della Commissione europea. Le
          predette risorse  sono  versate  all'entrata  del  bilancio
          dello Stato per essere riassegnate alle finalita' di cui al
          presente articolo ai sensi del comma 13; 
              b) nella misura di 48 milioni di euro per l'anno  2013,
          98 milioni di euro per l'anno 2014, 98 milioni di euro  per
          l'anno 2015 e 50 milioni di euro per l'anno  2016,  per  le
          restanti regioni.".