Art. 29 Modifica all'articolo 9 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 1. All'articolo 9, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Il Comitato delibera in ordine al proprio funzionamento e, per lo svolgimento dei propri compiti, puo' costituire specifici gruppi di lavoro.».
Note all'art. 29: Si riporta l'articolo 9 del citato decreto legislativo n. 198 del 2006, come modificato dal presente decreto: "Art. 9. Convocazione e funzionamento (legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 5, commi 5 e 6) 1. Il Comitato e' convocato, oltre che su iniziativa del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, quando ne facciano richiesta meta' piu' uno dei suoi componenti. 2. Il Comitato delibera in ordine al proprio funzionamento e, per lo svolgimento dei propri compiti, puo' costituire specifici gruppi di lavoro.