Art. 29 
 
 
                       Modifica all'articolo 9 
           del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 
 
  1. All'articolo 9, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n.  198,
il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Il  Comitato  delibera  in
ordine al proprio funzionamento e,  per  lo  svolgimento  dei  propri
compiti, puo' costituire specifici gruppi di lavoro.». 
 
          Note all'art. 29: 
              Si riporta l'articolo 9 del citato decreto  legislativo
          n. 198 del 2006, come modificato dal presente decreto: 
              "Art. 9. Convocazione e funzionamento (legge 10  aprile
          1991, n. 125, articolo 5, commi 5 e 6) 
              1. Il Comitato e' convocato, oltre  che  su  iniziativa
          del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,  quando
          ne facciano richiesta meta' piu' uno dei suoi componenti. 
              2.  Il  Comitato  delibera   in   ordine   al   proprio
          funzionamento e, per lo  svolgimento  dei  propri  compiti,
          puo' costituire specifici gruppi di lavoro.