Art. 29 
 
        Disposizioni in materia di utilizzazione delle terre 
                          e rocce da scavo 
 
  1. Al fine di garantire l'attivita' di ricostruzione prevista dagli
articoli 5 e 14 nei territori di cui all'articolo 1,  fermo  restando
il rispetto della disciplina  di  settore  dell'Unione  europea,  non
trovano applicazione, fino  al  31  dicembre  2018,  le  disposizioni
vigenti in materia di gestione delle terre e rocce da scavo.