Art. 29 
 
 
                (Principi in materia di trasparenza) 
 
  1. Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti
aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere,  servizi
e forniture, nonche' alle  procedure  per  l'affidamento  di  appalti
pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi  pubblici
di progettazione, di concorsi di  idee  e  di  concessioni,  compresi
quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui  all'articolo
5, ove non considerati riservati ai sensi  dell'articolo  112  ovvero
secretati ai sensi dell'articolo  162,  devono  essere  pubblicati  e
aggiornati   sul   profilo    del    committente,    nella    sezione
"Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle  disposizioni
di cui al decreto legislativo 14  marzo  2013,  n.  33.  Al  fine  di
consentire  l'eventuale  proposizione  del  ricorso  ai  sensi  dell'
articolo 120 del codice del processo  amministrativo,  sono  altresi'
pubblicati, nei successivi due giorni  dalla  data  di  adozione  dei
relativi atti, il provvedimento che  determina  le  esclusioni  dalla
procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle  valutazioni
dei      requisiti      soggettivi,      economico-finanziari       e
tecnico-professionali. E' inoltre pubblicata  la  composizione  della
commissione giudicatrice e i curricula  dei  suoi  componenti.  Nella
stessa sezione sono  pubblicati  anche  i  resoconti  della  gestione
finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione. 
  2. Gli atti di cui al comma 1,  nel  rispetto  di  quanto  previsto
dall'articolo 53, sono, altresi', pubblicati sul sito  del  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti  e  sulla  piattaforma  digitale
istituita presso  l'ANAC,  anche  tramite  i  sistemi  informatizzati
regionali,  di  cui  al  comma  4,  e  le  piattaforme  regionali  di
e-procurement interconnesse tramite cooperazione applicativa. 
  3. Le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
collaborano con gli organi dello Stato alla tutela della  trasparenza
e della legalita' nel settore dei contratti pubblici. In particolare,
operano in ambito territoriale a supporto delle  stazioni  appaltanti
nell'attuazione del presente codice ed nel monitoraggio delle fasi di
programmazione, affidamento ed esecuzione dei contratti. 
  4. Per i  contratti  e  gli  investimenti  pubblici  di  competenza
regionale o di enti territoriali, le stazioni  appaltanti  provvedono
all'assolvimento degli obblighi informativi e di pubblicita' disposti
dal presente codice, tramite i sistemi informatizzati regionali,  che
devono  comunque  garantire  l'interscambio  delle   informazioni   e
l'interoperabilita', tramite cooperazione applicativa, dei rispettivi
sistemi e delle piattaforme telematiche con le banche dati  dell'ANAC
e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
 
          Note all'art. 29 
              - Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino
          della disciplina riguardante gli obblighi  di  pubblicita',
          trasparenza e diffusione di  informazioni  da  parte  delle
          pubbliche amministrazioni)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 5 aprile 2013, n. 80. 
              - Per l'articolo 120 del decreto legislativo  2  luglio
          2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44  della  legge  18
          giugno 2009, n.  69,  recante  delega  al  governo  per  il
          riordino del processo amministrativo) si rinvia  alle  Note
          all'art. 204.