Art. 29 
 
          Modifiche all'articolo 33 del decreto legislativo 
                           n. 33 del 2013 
 
  1. Al comma 1 dell'articolo 33 del decreto legislativo  n.  33  del
2013, le parole «Le pubbliche amministrazioni» sono sostituite  dalle
seguenti: «Fermo restando quanto  previsto  dall'articolo  9-bis,  le
pubbliche amministrazioni», dopo  le  parole  «beni,  servizi,»  sono
inserite le seguenti: «prestazioni professionali» e  dopo  le  parole
"dei pagamenti»" sono inserite le seguenti:  «,  nonche'  l'ammontare
complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici». 
 
          Note all'art. 29: 
              Si riporta il testo dell'articolo 33 del citato decreto
          legislativo 14 marzo  2013,  n.  33,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art. 33. (Obblighi di  pubblicazione  concernenti  i
          tempi  di  pagamento  dell'amministrazione)  -   1.   Fermo
          restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le  pubbliche
          amministrazioni  pubblicano,  con   cadenza   annuale,   un
          indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli
          acquisti di  beni,  servizi,  prestazioni  professionali  e
          forniture, denominato «indicatore annuale di  tempestivita'
          dei pagamenti», nonche' l'ammontare complessivo dei  debiti
          e il numero delle imprese creditrici. A decorrere dall'anno
          2015, con cadenza trimestrale, le pubbliche amministrazioni
          pubblicano  un  indicatore,  avente  il  medesimo  oggetto,
          denominato «indicatore  trimestrale  di  tempestivita'  dei
          pagamenti». Gli indicatori di cui al  presente  comma  sono
          elaborati e pubblicati, anche attraverso il  ricorso  a  un
          portale unico, secondo uno schema tipo e modalita' definiti
          con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  da
          adottare sentita la Conferenza unificata.».