Art. 29 
 
 
                         Ambiti territoriali 
 
  1. Le zone di produzione delle  denominazioni  di  origine  possono
comprendere, oltre al territorio indicato  con  la  denominazione  di
origine medesima, anche territori adiacenti o situati nelle immediate
vicinanze, quando in essi esistano  analoghe  condizioni  ambientali,
gli stessi vitigni e siano praticate le medesime tecniche colturali e
i  vini  prodotti  in  tali  aree  abbiano   eguali   caratteristiche
chimico-fisiche e organolettiche. 
  2. Solo le denominazioni  di  origine  possono  prevedere  al  loro
interno l'indicazione di zone espressamente  delimitate,  comunemente
denominate sottozone, che  devono  avere  peculiarita'  ambientali  o
tradizionalmente  note,  essere  designate  con  uno  specifico  nome
geografico, storico-geografico o amministrativo, essere espressamente
previste nel disciplinare di produzione ed essere  disciplinate  piu'
rigidamente. 
  3. I nomi geografici che  definiscono  le  indicazioni  geografiche
tipiche  devono  essere  utilizzati  per  contraddistinguere  i  vini
derivanti da zone di produzione, anche comprendenti le aree a DOCG  o
DOC, designate con il nome geografico relativo o comunque  indicativo
della zona, in conformita' della normativa  nazionale  e  dell'Unione
europea sui vini a IGP. 
  4. Per  i  vini  a  DOP  e'  consentito  il  riferimento  a  unita'
geografiche aggiuntive, piu' piccole della zona di  produzione  della
denominazione,  localizzate  all'interno   della   stessa   zona   di
produzione ed elencate in una lista, a condizione che il prodotto sia
vinificato separatamente e appositamente rivendicato  nella  denuncia
annuale di produzione  delle  uve  prevista  dall'articolo  37.  Tali
unita' geografiche devono essere espressamente delimitate  e  possono
corrispondere a comuni, frazioni o zone amministrative ovvero ad aree
geografiche  locali  definite.  La  lista  delle  unita'  geografiche
aggiuntive e la relativa  delimitazione  devono  essere  indicate  in
allegato ai disciplinari di produzione in un apposito elenco. 
  5. Le zone espressamente delimitate o sottozone delle  DOC  possono
essere  riconosciute  come  DOC  autonome,  alle  condizioni  di  cui
all'articolo  33,  comma  2,  e  possono  essere  promosse   a   DOCG
separatamente o congiuntamente alla DOC principale. 
  6. Le DOCG e le DOC possono utilizzare nell'etichettatura  un  nome
geografico piu' ampio, anche di  carattere  storico,  tradizionale  o
amministrativo, qualora sia espressamente  previsto  negli  specifici
disciplinari di produzione e a condizione che  tale  nome  geografico
piu' ampio sia separato dal nome  geografico  della  denominazione  e
delle menzioni DOCG e DOC.