Art. 29 
 
                  Trattamento economico all'estero 
 
  1. Al personale di cui al presente capo ad eccezione di  quello  di
cui all'articolo 24 oltre allo stipendio e agli assegni di  carattere
fisso e continuativo previsti per il territorio nazionale, tranne che
per tali assegni sia diversamente disposto, compete,  dal  giorno  di
assunzione fino a quello di cessazione dalle funzioni  in  sede,  uno
speciale assegno di  sede,  non  avente  carattere  retributivo,  per
sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero. Tale  assegno
e' costituito: 
    a) dall'assegno base di cui al comma 3; 
    b) dalle maggiorazioni relative  alle  singole  sedi  determinate
secondo coefficienti da fissarsi  con  decreto  del  Ministero  degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la commissione di cui
all'articolo 172  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  5
gennaio 1967, n. 18. 
  2. I coefficienti sono fissati sulla base del costo  della  vita  e
delle sue variazioni risultanti da rilevamenti  obiettivi  effettuati
avvalendosi di agenzie specializzate a livello internazionale  o  dei
dati statistici elaborati dalle Nazioni Unite e dall'Unione  europea,
con particolare riferimento al costo dei  servizi.  Agli  assegni  si
applicano le  maggiorazioni  per  situazioni  di  rischio  e  disagio
stabilite per il personale di ruolo del Ministero degli affari esteri
e della cooperazione internazionale in servizio nella stessa sede. 
  3. Gli assegni mensili lordi base di cui al comma  1,  lettera  a),
sono cosi' determinati: 
    a) dirigente scolastico: euro 800; 
    b) docente di scuola secondaria di secondo grado: euro 650; 
    c) docente di scuola secondaria di primo grado / lettore: 600; 
    d) insegnante di scuola primaria o dell'infanzia: euro 570; 
    e) direttore dei servizi generali e amministrativi: euro 570; 
    f) assistente amministrativo: euro 490. 
  4. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo  5,  comma
1,  secondo  periodo,  o  all'articolo  12  comma   2,   spetta   una
maggiorazione del trattamento economico di cui al  presente  articolo
in misura pari a un dodicesimo dell'assegno di sede di cui  al  comma
1. 
  5. Per ciascuna ora di insegnamento eccedente l'orario obbligatorio
prestata ai sensi  dell'articolo  23  spetta  una  maggiorazione  del
trattamento  di  cui  al  presente  articolo  in  misura  pari  a  un
quindicesimo dell'assegno base di cui al comma 3. In alternativa,  il
docente  puo'  fruire,  nei  periodi  di  sospensione  dell'attivita'
didattica, di riposi compensativi,  in  ragione  di  un  giorno  ogni
quattro ore soprannumerarie effettivamente prestate. 
  6. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 28, per  la  durata
delle missioni di cui all'articolo 24 comma  1,  il  Ministero  degli
affari esteri e  della  cooperazione  internazionale  corrisponde  il
trattamento economico  di  cui  l'articolo  170,  quinto  comma,  del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio  1967,  n.  18.  Si
applica il comma 5. 
  7. Fatto salvo quanto previsto dalla presente sezione si  applicano
i titoli I e II della parte III, nonche' gli articoli 84,  205,  207,
208, 210, 211 del decreto del Presidente della Repubblica n.  18  del
1967. Salvo quanto previsto dal presente articolo, la disciplina  ivi
prevista  per  l'indennita'  di  servizio   all'estero   si   applica
all'assegno di sede di cui al comma 1. 
 
          Note all'art. 29: 
              - Si riporta il testo dell'art. 172 del citato  decreto
          del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18: 
              «Art. 172 (Commissione permanente di finanziamento).  -
          La  Commissione  permanente  di  finanziamento,   istituita
          presso il Ministero degli affari  esteri  per  l'esame  del
          trattamento economico del personale in servizio all'estero,
          fa proposte ed esprime il proprio parere sulle questioni ad
          essa deferite dalla legge e su quelle su  cui  il  Ministro
          per gli affari esteri ritiene di interpellarla. 
              La Commissione effettua annualmente, prima  dell'inizio
          dell'esercizio  finanziario,  un  esame  della   situazione
          generale delle indennita' di servizio all'estero e fissa  i
          criteri di massima per la revisione  dei  coefficienti.  La
          Commissione procede altresi', entro il primo  trimestre  di
          ogni  esercizio   finanziario,   alla   valutazione   delle
          necessita' di  stanziamento  di  bilancio  per  l'esercizio
          successivo in materia di indennita' di servizio. 
              La Commissione, nominata con decreto del  Ministro,  e'
          composta del Ministro, del direttore generale del personale
          e   dell'amministrazione,   dell'ispettore   generale   del
          Ministero e degli  uffici  all'estero,  di  due  funzionari
          diplomatici  di  cui  uno  della  Direzione  generale   del
          personale e uno della Direzione  generale  delle  relazioni
          culturali, del funzionario preposto al coordinamento  degli
          uffici di cui all'art. 61, di un magistrato della Corte dei
          conti, del direttore capo della Ragioneria centrale, di  un
          funzionario della Ragioneria generale dello Stato e  di  un
          funzionario della Direzione generale del tesoro. 
              La Commissione e' presieduta dal Ministro,  o  per  sua
          delega da un Sottosegretario  di  Stato,  o  dal  direttore
          generale del personale o dal vice  direttore  generale  del
          personale. 
              Per  ciascun  membro  della  Commissione  puo'   essere
          nominato un sostituto. 
              Il presidente puo' chiamare a partecipare  alle  sedute
          della Commissione, per consultazioni, anche  funzionari  di
          speciale competenza. 
              Le  funzioni  di  segretario  sono  espletate   da   un
          funzionario  della  Direzione  generale  del  personale   e
          dell'amministrazione». 
              - Si riporta il testo dell'art. 170, quinto comma,  del
          citato decreto del Presidente della  Repubblica  5  gennaio
          1967, n. 18: 
              «Art. 170 (Assegni e indennita'). - (Omissis). 
              Se destinato all'estero ai sensi dell'art.  34  per  un
          periodo che, anche per effetto di eventuali  proroghe,  non
          sia complessivamente superiore ad un anno, il personale  ha
          titolo al trattamento economico di cui alla presente parte,
          ad eccezione dei benefici di cui agli  articoli  173,  175,
          176, 179, 196, 197, 199, 205 e 206, nonche' al primo  comma
          dell'art. 200. 
              (Omissis)».