Art. 29 Disposizioni transitorie 1. Restano efficaci fino alla data di scadenza e si considerano effettuate in ottemperanza al presente decreto: a) la designazione del punto di contatto nazionale prodotti, PCP-Italia, gia' istituito in attuazione del regolamento (UE) n. 764/2008, alla data di entrata in vigore del presente decreto; b) fino alla piena efficacia della notifica, come organismo di valutazione tecnica, dell'Organismo nazionale per la valutazione tecnica europea ITAB di cui all'articolo 7, le designazioni degli organismi di valutazione tecnica gia' effettuate, ai sensi dell'articolo 29 del regolamento (UE) n. 305/2011, alla data di entrata in vigore del presente decreto; c) le autorizzazioni e le notifiche di organismi di valutazione e verifica della costanza della prestazione dei prodotti da costruzione, gia' rilasciate ed effettuate, ai sensi dell'articolo 39 del regolamento (UE) n. 305/2011, alla data di entrata in vigore del presente decreto; d) le designazioni dei rappresentanti in seno al gruppo di coordinamento degli Organismi notificati, gia' effettuate, ai sensi dell'articolo 55 del regolamento (UE) n. 305/2011, alla data di entrata in vigore del presente decreto; e) le designazioni dei rappresentanti in seno al Comitato permanente per le costruzioni, gia' effettuate, ai sensi dell'articolo 64 del regolamento (UE) n. 305/2011, alla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Dalla data di piena efficacia della notifica dell'Organismo nazionale per la valutazione tecnica europea ITAB, di cui all'articolo 7, lo stesso subentra in tutte le funzioni, le competenze, i poteri e in tutti i rapporti inerenti la valutazione tecnica europea, intrapresi dagli organismi di cui al comma 1 dell'articolo 7. 3. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 2 dell'articolo 15, per le attivita' di cui al comma 1 svolte dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 novembre 2012, n. 267, e in particolare: a) per le attivita' di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a), si applicano le disposizioni e le tariffe per lo svolgimento delle attivita' di rilascio di benestare tecnico europeo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n), ed allegato I, lettera N.d) del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 26 novembre 2012, n. 267; b) per le attivita' di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b), le relative tariffe sono determinate sulla base dell'effettiva attivita' svolta e quantificate per mezzo delle tariffe orarie di cui all'allegato II del suddetto decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 26 novembre 2012 n. 267. 3. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 2 dell'articolo 15, per le attivita' di cui al comma 1 del medesimo articolo svolte dal Ministero dell'interno si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno 2 marzo 2012, concernente l'aggiornamento delle tariffe dovute per i servizi a pagamento resi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Note all'art. 29: Per i riferimenti normativi del regolamento (UE) n. 764/2008 si veda nelle note alle premesse. Per i riferimenti normativi del regolamento (UE) n. 305/2011 si veda nelle note alle premesse. Il testo dell'articolo 1 e degli allegati I e II del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 novembre 2012, n. 267, citato nelle note alle premesse, cosi' recita: "Art. 1. (Ambito di applicazione). - 1. Il presente regolamento si applica alle attivita' ricomprese all'articolo 7, comma 9, della legge 1° agosto 2002, n. 166, effettuate dal Servizio tecnico centrale della Presidenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, finalizzate: a) al rilascio della concessione ai laboratori di prova di cui all'articolo 20 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, ed all'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ed alla vigilanza sugli stessi; b) alla qualificazione e vigilanza della produzione degli acciai per cemento armato normale e precompresso e per strutture metalliche, compresi i profilati formati a freddo o saldati senza trattamento termico, ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 9 gennaio 1996 e del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005, sostituiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008; c) al rilascio del certificato di idoneita' tecnica per i sistemi costruttivi prefabbricati ai sensi della legge 5 novembre 1971, n. 1086, e della legge 2 febbraio 1974, n. 64, e del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005, sostituito dal decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008; d) alla qualificazione e vigilanza sulla produzione di elementi prefabbricati prodotti in serie dichiarata ai sensi della legge 5 novembre 1971, n. 1086, e della legge 2 febbraio 1974, n. 64, e del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005, sostituito al decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008; e) al rilascio dell'autorizzazione alla produzione di elementi prefabbricati prodotti in serie controllata, ai sensi della legge 5 novembre 1971, n. 1086, e della legge 2 febbraio 1974, n. 64, e del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005, sostituito dal decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008; f) alla qualificazione e vigilanza della produzione di sistemi antisismici o similari, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005, sostituito dal decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008; g) alla qualificazione e vigilanza della produzione di elementi strutturali e sistemi costruttivi in legno massiccio, legno lamellare incollato, pannelli a base di legno, esplicata, in attesa della completa definizione delle procedure comunitarie per il rilascio della marcatura CE, secondo le indicazioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005, sostituito dal decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008; h) al rilascio della concessione ai laboratori di prove geotecniche sui terreni, sulle rocce e in situ di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, ed all'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ed alla vigilanza sugli stessi; i) alla qualificazione, deposito e vigilanza della produzione di materiali, prodotti e sistemi costruttivi non coperti da marcatura CE, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005, sostituito dal decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008; j) al rilascio del certificato di idoneita' all'uso tramite procedure di equivalenza ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005, sostituito dal decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008; k) all'abilitazione di organismi di certificazione degli stabilimenti di produzione del calcestruzzo industrializzati nonche' vigilanza sugli stessi ai sensi dell'articolo 5 decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005, sostituito dal decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008; l) alla qualificazione e vigilanza dei centri di trasformazione, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005, sostituito dal decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008; m) al rilascio dell'accreditamento degli organismi di ispezione di tipo B ai sensi dell'articolo 28, comma 4, dell'allegato XXI al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni; n) al rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, di ispezione e dei laboratori incaricati delle prove; alle attivita' di certificazione, di ispezione, di prova e rilascio di benestare tecnico sui prodotti soggetti alla marcatura CE, in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246." Parte di provvedimento in formato grafico