Art. 29 
 
 
                Denunzia al tribunale e ai componenti 
                      dell'organo di controllo 
 
  1. Almeno un decimo degli  associati,  l'organo  di  controllo,  il
soggetto incaricato  della  revisione  legale  dei  conti  ovvero  il
pubblico ministero possono agire  ai  sensi  dell'articolo  2409  del
codice civile, in quanto compatibile. 
  2. Ogni associato, ovvero almeno un decimo  degli  associati  nelle
associazioni, riconosciute o non riconosciute, che hanno piu' di  500
associati, puo' denunziare i fatti che ritiene censurabili all'organo
di controllo, se nominato, il quale deve tener conto  della  denunzia
nella relazione all'assemblea. Se la denunzia e' fatta da  almeno  un
ventesimo degli associati dell'ente, l'organo di controllo deve agire
ai sensi dell'articolo 2408, secondo comma, del codice civile. 
  3.  Il  presente  articolo  non  si  applica  agli  enti   di   cui
all'articolo 4, comma 3. 
 
          Note all'art. 29: 
              - Si riportano gli articoli  2408  e  2409  del  codice
          civile: 
              «Art. 2408 (Denunzia al  collegio  sindacale).  -  Ogni
          socio puo' denunziare i fatti che  ritiene  censurabili  al
          collegio  sindacale,  il  quale  deve  tener  conto   della
          denunzia nella relazione all'assemblea. 
              Se la denunzia e' fatta da tanti soci che rappresentino
          un ventesimo del capitale sociale o un cinquantesimo  nelle
          societa' che fanno  ricorso  al  mercato  del  capitale  di
          rischio, il collegio sindacale deve indagare senza  ritardo
          sui fatti denunziati e presentare  le  sue  conclusioni  ed
          eventuali  proposte  all'assemblea;  deve  altresi',  nelle
          ipotesi  previste  dal  secondo   comma   dell'art.   2406,
          convocare l'assemblea. Lo statuto  puo'  prevedere  per  la
          denunzia percentuali minori di partecipazione.». 
              «Art. 2409 (Denunzia al tribunale). - Se vi e'  fondato
          sospetto che gli amministratori,  in  violazione  dei  loro
          doveri, abbiano compiuto gravi irregolarita' nella gestione
          che possono arrecare danno alla societa' o  a  una  o  piu'
          societa' controllate, i soci che  rappresentano  il  decimo
          del capitale sociale o, nelle societa' che fanno ricorso al
          mercato del capitale di rischio, il ventesimo del  capitale
          sociale possono denunziare i fatti al tribunale con ricorso
          notificato anche alla societa'. Lo statuto  puo'  prevedere
          percentuali minori di partecipazione. 
              Il  tribunale,  sentiti  in  camera  di  consiglio  gli
          amministratori  e  i  sindaci,  puo'  ordinare  l'ispezione
          dell'amministrazione  della  societa'  a  spese  dei   soci
          richiedenti, subordinandola, se del caso, alla  prestazione
          di una cauzione. Il provvedimento e' reclamabile. 
              Il tribunale non ordina l'ispezione e sospende  per  un
          periodo  determinato   il   procedimento   se   l'assemblea
          sostituisce gli amministratori e i sindaci con soggetti  di
          adeguata professionalita', che si  attivano  senza  indugio
          per accertare  se  le  violazioni  sussistono  e,  in  caso
          positivo, per  eliminarle,  riferendo  al  tribunale  sugli
          accertamenti e le attivita' compiute. 
              Se le violazioni denunziate sussistono  ovvero  se  gli
          accertamenti e le attivita' compiute  ai  sensi  del  terzo
          comma risultano insufficienti alla  loro  eliminazione,  il
          tribunale  puo'  disporre   gli   opportuni   provvedimenti
          provvisori  e  convocare  l'assemblea  per  le  conseguenti
          deliberazioni.  Nei  casi  piu'  gravi  puo'  revocare  gli
          amministratori ed eventualmente anche i sindaci e  nominare
          un amministratore giudiziario, determinandone i poteri e la
          durata. 
              L'amministratore giudiziario puo' proporre l'azione  di
          responsabilita' contro gli amministratori e i  sindaci.  Si
          applica l'ultimo comma dell'art. 2393. 
              Prima della scadenza del suo incarico  l'amministratore
          giudiziario rende conto al tribunale che  lo  ha  nominato;
          convoca e presiede l'assemblea  per  la  nomina  dei  nuovi
          amministratori e sindaci o per proporre, se  del  caso,  la
          messa in liquidazione della societa' o la sua ammissione ad
          una procedura concorsuale. 
              I provvedimenti previsti  da  questo  articolo  possono
          essere adottati anche su richiesta del collegio  sindacale,
          del  consiglio  di  sorveglianza  o  del  comitato  per  il
          controllo sulla gestione, nonche', nelle societa' che fanno
          ricorso al mercato del capitale di  rischio,  del  pubblico
          ministero; in questi casi le spese per l'ispezione  sono  a
          carico della societa'.».