(CCNL comparto istruzione e ricerca-art. 28)
                              Art. 28. 
                        Attivita' dei docenti 
 
    1. Fermo restando l'art. 28 del CCNL 29 novembre  2007,  l'orario
di cui al comma 5 di tale articolo puo' anche essere  parzialmente  o
integralmente  destinato  allo  svolgimento  di  attivita'   per   il
potenziamento dell'offerta formativa di  cui  al  comma  3  o  quelle
organizzative di cui al comma 4, dopo aver  assicurato  la  piena  ed
integrale  copertura  dell'orario  di  insegnamento  previsto   dagli
ordinamenti scolastici e nel limite dell'organico di cui all'art.  1,
comma 201, della legge n. 107/2015. Le eventuali ore non  programmate
nel  PTOF  dei  docenti  della  scuola  primaria  e  secondaria  sono
destinate alle supplenze sino a dieci giorni. 
    2. Al di fuori dei casi previsti dall'art. 28, comma 8, del  CCNL
29 novembre 2007, qualunque riduzione della durata dell'unita' oraria
di lezione ne comporta il recupero  prioritariamente  in  favore  dei
medesimi alunni nell'ambito delle  attivita'  didattiche  programmate
dall'istituzione scolastica. La  relativa  delibera  e'  assunta  dal
collegio dei docenti. 
    3.  Il  potenziamento  dell'offerta  formativa  comprende,  fermo
restando quanto previsto dall'art. 29 del CCNL 29 novembre  2007,  le
attivita'  di  istruzione,   orientamento,   formazione,   inclusione
scolastica,   diritto   allo   studio,   coordinamento,   ricerca   e
progettazione previste dal piano  triennale  dell'offerta  formativa,
ulteriori  rispetto   a   quelle   occorrenti   per   assicurare   la
realizzazione degli ordinamenti scolastici,  per  l'attuazione  degli
obiettivi di cui all'art. 1, comma 7, della legge 13 luglio 2015,  n.
107. Le predette  attivita'  sono  retribuite,  purche'  autorizzate,
quando eccedenti quelle funzionali e non  ricomprese  nell'orario  di
cui al presente articolo. 
    4. Le attivita' organizzative sono quelle  di  cui  all'art.  25,
comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonche'  quelle  di
cui all'art. 1, comma 83, della legge n. 107 del 2015.