Art. 29 
 
 
                            Prove d'esame 
 
  1. Il concorso per l'accesso alla carriera dei  medici  di  Polizia
consiste in due prove scritte, una di  carattere  «generale»  ed  una
«specialistica», ed una prova orale.  Le  due  prove  scritte,  della
durata massima di otto ore ciascuna, vertono sulle seguenti materie: 
    a) prova scritta  di  carattere  «generale»:  patologia  speciale
medica o patologia speciale chirurgica; 
    b) prova scritta  «specialistica»:  differenziata  in  base  alle
materie proprie delle diverse aree di specializzazione  indicate  nel
bando di concorso. 
  2. La prova orale di cui al comma 1 verte, oltre che sulle  materie
oggetto delle prove scritte, sulle seguenti: 
    a) semeiotica e clinica medica; 
    b) semeiotica e  clinica  chirurgica  con  nozioni  di  chirurgia
d'urgenza; 
    c) medicina legale e di antropologia criminale; 
    d) medicina del lavoro e protezione antinfortunistica; 
    e) igiene e medicina preventiva. 
  3. Il concorso per l'accesso alla carriera dei medici veterinari di
Polizia consiste in due prove scritte ed  una  prova  orale.  Le  due
prove scritte, della durata massima di  otto  ore  ciascuna,  vertono
sulle seguenti materie: 
    a) prima prova: 
      1) patologia e semeiotica medica veterinaria; 
      2) patologia e semeiotica chirurgica veterinaria; 
      3) malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria; 
      4) ortopedia e clinica traumatologica veterinaria; 
      5) fisiopatologia della riproduzione animale; 
    b) seconda prova: 
      1) clinica medica veterinaria; 
      2) clinica chirurgica veterinaria; 
      3) fisiologia della nutrizione animale; 
      4) igiene veterinaria e difesa sanitaria  degli  allevamenti  e
dell'ambiente; 
      5) sanita' pubblica veterinaria. 
  4. La prova orale di cui al comma 3 verte, oltre che sulle  materie
oggetto delle prove scritte, sulle seguenti: 
    a) malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria; 
    b) nutrizione ed alimentazione animale; 
    c) allevamento e patologie degli equini; 
    d) allevamento, igiene e benessere del cane. 
  5.  Il  colloquio  di  cui  ai  commi  2  e   4   comprende   anche
l'accertamento  della  conoscenza  della  lingua  straniera,  nonche'
dell'informatica. 
  6. L'accertamento della conoscenza della lingua straniera  consiste
nella traduzione di un testo, senza l'ausilio del  dizionario,  e  in
una conversazione. 
  7. L'accertamento della conoscenza dell'informatica  e'  diretta  a
verificare il  possesso  di  un  livello  sufficiente  di  conoscenza
dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu'
diffuse, in linea con gli standard europei e puo' prevedere anche una
dimostrazione pratica  di  utilizzo  dei  piu'  noti  applicativi  di
supporto all'attivita' d'ufficio. 
  8. Nelle prove scritte di cui ai commi 1 e 3,  la  commissione  non
procede alla correzione della seconda prova  scritta,  qualora  nella
prima prova corretta  il  candidato  abbia  conseguito  un  punteggio
inferiore a diciotto trentesimi. 
  9. Alla prova orale sono ammessi i candidati che hanno riportato in
media  una  votazione  non  inferiore  a  ventuno  trentesimi  e  non
inferiore a diciotto trentesimi in ciascuna delle prove  scritte.  La
convocazione alla prova orale, con l'indicazione del  voto  riportato
nelle prove scritte, e' portata a  conoscenza  del  candidato  almeno
venti giorni prima della data del colloquio. 
  10. La  prova  orale  e'  superata  se  il  candidato  riporta  una
votazione non inferiore a diciotto trentesimi.