Art. 29 
 
 
          Modifiche all'articolo 30 del decreto legislativo 
                         7 marzo 2005, n. 82 
 
  1. All'articolo 30 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) alla Rubrica, le parole «e di» sono sostituite  dalle  seguenti:
«e dei»; 
  b) al comma 1, le parole «di cui all'articolo 64 e  i  soggetti  di
cui  all'articolo  44-bis»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «e  i
conservatori di documenti informatici, iscritti  nell'elenco  di  cui
all'articolo 29, comma 6,»; 
  c) al comma 3: 
  1) il primo periodo e' soppresso; 
  2) al secondo periodo, le parole «Il certificatore» sono sostituite
dalle seguenti: «Il prestatore di servizi  di  firma  digitale  o  di
altra firma  elettronica  qualificata»,  dopo  le  parole  «ecceda  i
limiti» e' inserita la seguente: «eventualmente» e le  parole  da  «o
derivanti» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti:
«ai sensi dell'articolo 28, comma 3, a condizione che limiti d'uso  e
di valore siano chiaramente  riconoscibili  secondo  quanto  previsto
dall'articolo 28, comma 3-bis». 
 
          Note all'art. 29: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  30  del  citato
          decreto legislativo n. 82 del  2005,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art. 30 (Responsabilita'  dei  prestatori  di  servizi
          fiduciari qualificati, dei  gestori  di  posta  elettronica
          certificata, dei  gestori  dell'identita'  digitale  e  dei
          conservatori). -  1.  I  prestatori  di  servizi  fiduciari
          qualificati, i gestori di posta elettronica certificata,  i
          gestori  dell'identita'  digitale  e  i   conservatori   di
          documenti  informatici,   iscritti   nell'elenco   di   cui
          all'articolo 29, comma 6,  che  cagionano  danno  ad  altri
          nello svolgimento della  loro  attivita',  sono  tenuti  al
          risarcimento se non provano  di  avere  adottato  tutte  le
          misure idonee a evitare il danno. 
              2. 
              3. Il prestatore di servizi  di  firma  digitale  o  di
          altra firma elettronica qualificata non e' responsabile dei
          danni derivanti dall'uso di un certificato qualificato  che
          ecceda i limiti eventualmente posti dallo stesso  ai  sensi
          dell'articolo 28, comma 3, a condizione che limiti d'uso  e
          di valore siano chiaramente  riconoscibili  secondo  quanto
          previsto dall'articolo 28, comma 3-bis.».