Art. 29 
 
Partecipazione del Servizio nazionale agli interventi di emergenza in
  ambito internazionale e al meccanismo unionale di protezione civile
  (Articoli 5 legge 225/1992;  Articolo  4,  comma  2,  decreto-legge
  90/2005, conv. legge 152/2005; Articolo 40, comma  2,  lettera  p),
  legge 96/2009;  Articolo  10  legge  125/2014;  Articolo  27  legge
  115/2015) 
 
  1. Ferme le competenze del Ministero degli affari  esteri  e  della
cooperazione  internazionale   e   dell'Agenzia   italiana   per   la
cooperazione  allo  sviluppo,  in  conformita'  a   quanto   disposto
dall'articolo  10,  della  legge  11  agosto   2014,   n.   125,   la
partecipazione del Servizio nazionale agli interventi di emergenza  e
di primo soccorso all'estero  e'  disciplinata  con  i  provvedimenti
previsti dagli articoli 23, 24 e 25,  da  adottarsi,  per  quanto  di
competenza, su richiesta del il medesimo Ministero. In tale  caso  la
dichiarazione di cui  all'articolo  23  e  la  deliberazione  di  cui
all'articolo  24  assumono  rispettivamente   la   denominazione   di
«dichiarazione dello stato di mobilitazione  del  Servizio  nazionale
della protezione civile per intervento all'estero»  e  «deliberazione
dello stato di emergenza per intervento all'estero». Nel decreto  del
Presidente del Consiglio recante  la  deliberazione  dello  stato  di
mobilitazione del Servizio nazionale per intervento  all'estero  sono
individuate le risorse finanziarie nei limiti degli stanziamenti  del
Fondo per le emergenze nazionali  di  cui  all'articolo  44  e  delle
risorse stanziate per gli interventi di  cui  all'articolo  10  della
legge 11 agosto 2014, n. 125.  D'intesa  con  il  Dipartimento  della
protezione civile e con il Ministero  degli  affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale, le Regioni e  le  Province  autonome  di
Trento e di Bolzano possono prestare soccorso  ad  enti  territoriali
esteri con i quali abbiano costituito, nel  rispetto  degli  articoli
46, 47 e 48 della legge 7 luglio 2009, n. 88, un  gruppo  europeo  di
cooperazione territoriale, anche in assenza dei provvedimenti di  cui
agli articoli 24 e 25. 
  2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera
l), per la partecipazione  del  Servizio  nazionale  alla  «Capacita'
europea di risposta emergenziale (EERC)» istituita,  nell'ambito  del
meccanismo unionale di  protezione  civile,  dall'articolo  11  della
decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio  del
17 dicembre 2013, e' autorizzato, nel rispetto del comma 1, l'impiego
di moduli, mezzi, attrezzature ed esperti qualificati, specificamente
formati  e  registrati  nel  sistema  comune   di   comunicazione   e
informazione in caso di emergenza (CECIS). 
  3. Se riceve una richiesta  di  assistenza  tramite  il  Centro  di
coordinamento della risposta alle emergenze (ERCC) e  non  sussistono
gli elementi ostativi di cui  all'articolo  11,  paragrafo  7,  della
decisione n. 1313/2013/UE, il Capo del Dipartimento della  protezione
civile, nelle more della deliberazione di cui all'articolo 24, attiva
e coordina le risorse di cui al comma 2 del presente articolo, previa
informativa al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  e  dandone
comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti. Il  Capo  del
Dipartimento della protezione civile puo' ritirare  tali  risorse  se
ricorrono i gravi motivi di cui all'articolo 11, paragrafo  8,  della
decisione n. 1313/2013/UE. 
  4.  Il  Dipartimento  della  protezione  civile  intraprende   ogni
iniziativa utile alla partecipazione del Servizio nazionale all'EERC,
inclusa la conclusione di accordi e convenzioni con amministrazioni e
organizzazioni avvalendosi anche delle risorse  finanziarie  previste
dalla decisione n. 1313/2013/UE. 
 
          Note all'art. 29: 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  10  della  legge  11
          agosto 2014, n. 125,  recante  «Disciplina  generale  sulla
          cooperazione internazionale per lo sviluppo.»: 
              «Art.  10.  (Interventi  internazionali  di   emergenza
          umanitaria) 1. Gli interventi internazionali  di  emergenza
          umanitaria compresi nell'ambito della CPS sono  finalizzati
          al soccorso e all'assistenza delle popolazioni e al  rapido
          ristabilimento delle condizioni necessarie per  la  ripresa
          dei processi di sviluppo e  sono  deliberati  dal  Ministro
          degli affari esteri e della cooperazione internazionale  ed
          attuati dall'Agenzia di cui all'art. 17, anche  avvalendosi
          dei soggetti di cui al capo VI,  che  abbiano  specifica  e
          comprovata  esperienza   in   materia,   avvalendosi,   ove
          possibile, dei soggetti operanti in loco per gli interventi
          legati alla primissima emergenza. 
              2 Il Consiglio dei ministri, su proposta  del  Ministro
          degli affari esteri e  della  cooperazione  internazionale,
          puo' affidare gli interventi di soccorso nell'ambito  degli
          interventi internazionali di emergenza umanitaria di cui al
          comma  1  ad  altre   amministrazioni,   ivi   incluso   il
          Dipartimento della protezione civile della  Presidenza  del
          Consiglio dei ministri, che, a tale fine, agiscono  secondo
          le proprie procedure operative e di spesa e organizzano gli
          interventi  di  primo  soccorso  affidati,  definendone  la
          tipologia e la  durata  d'intesa  con  il  Ministero  degli
          affari esteri e della  cooperazione  internazionale  e  con
          l'Agenzia di cui all'art. 17.  Resta  ferma  la  disciplina
          vigente  in  materia  di  interventi  di   primo   soccorso
          all'estero del Dipartimento della protezione  civile  della
          Presidenza del Consiglio dei ministri, di  cui  all'art.  4
          del decreto-legge 31 maggio 2005, n.  90,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 46, 47 e 48  della
          legge 7 luglio  2009,  n.  88,  recante  «Disposizioni  per
          l'adempimento  di  obblighi   derivanti   dall'appartenenza
          dell'Italia alle  Comunita'  europee  -  legge  comunitaria
          2008»: 
              «Art. 46. (Costituzione e natura giuridica dei GECT) 1.
          I  gruppi  europei  di  cooperazione  territoriale   (GECT)
          istituiti ai sensi del regolamento (CE)  n.  1082/2006  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 5  luglio  2006,  e
          del  presente  capo,  aventi  sede  legale  nel  territorio
          nazionale,   perseguono   l'obiettivo   di   facilitare   e
          promuovere la cooperazione transfrontaliera, transnazionale
          o  interregionale  al  fine  esclusivo  di  rafforzare   la
          coesione economica e  sociale  e  comunque  senza  fini  di
          lucro. 
              2.  I  GECT  aventi  sede  in  Italia  sono  dotati  di
          personalita'  giuridica  di  diritto  pubblico.   Il   GECT
          acquista la personalita'  giuridica  con  l'iscrizione  nel
          Registro dei gruppi europei di  cooperazione  territoriale,
          di  seguito  denominato  «Registro»,  istituito  presso  la
          Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  -   Segretariato
          generale, ai sensi dell'art. 47. 
              3. Possono essere membri di un GECT i soggetti  di  cui
          all'art. 3, paragrafo 1, del  citato  regolamento  (CE)  n.
          1082/2006. Ai fini della costituzione o  partecipazione  ad
          un GECT, per «autorita' regionali» e «autorita' locali»  di
          cui all'art. 3, paragrafo 1,  del  citato  regolamento,  si
          intendono rispettivamente le regioni e le province autonome
          di Trento e di Bolzano e gli enti locali di cui all'art. 2,
          comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
          enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto  2000,
          n. 267. 
              4. La convenzione e lo statuto  di  un  GECT,  previsti
          dagli articoli  8  e  9  del  citato  regolamento  (CE)  n.
          1082/2006, sono approvati all'unanimita' dei suoi membri  e
          sono redatti in forma pubblica ai sensi degli articoli 2699
          e seguenti del codice  civile,  a  pena  di  nullita'.  Gli
          organi di  un  GECT  avente  sede  in  Italia,  nonche'  le
          modalita' di funzionamento, le rispettive competenze  e  il
          numero di rappresentanti dei membri in detti  organi,  sono
          stabiliti nello statuto. Le finalita' specifiche  del  GECT
          ed i compiti ad esse connessi sono definiti dai membri  del
          GECT nella convenzione istitutiva.  Fermo  restando  quanto
          stabilito dall'art. 7, paragrafi 1, 2, 4 e  5,  del  citato
          regolamento  (CE)  n.  1082/2006  i   membri   possono   in
          particolare affidare al GECT: 
              a) il ruolo di Autorita' di gestione,  l'esercizio  dei
          compiti del segretariato tecnico congiunto, la promozione e
          l'attuazione  di  operazioni  nell'ambito   dei   programmi
          operativi cofinanziati dai fondi strutturali  comunitari  e
          riconducibili  all'obiettivo   «Cooperazione   territoriale
          europea», nonche' la promozione e l'attuazione di azioni di
          cooperazione  interregionale  inserite  nell'ambito   degli
          altri   programmi   operativi   cofinanziati   dai    fondi
          strutturali comunitari; 
              b) la promozione e l'attuazione di operazioni  inserite
          nell'ambito di programmi e progetti  finanziati  dal  Fondo
          per le aree sottoutilizzate di cui all'art. 61 della  legge
          27  dicembre  2002,  n.  289,  in  attuazione  del   quadro
          strategico nazionale  2007-2013,  purche'  tali  operazioni
          siano coerenti con le priorita' elencate  dall'art.  6  del
          citato regolamento  (CE)  n.  1080/2006  e  contribuiscano,
          mediante interventi congiunti con altre regioni europee,  a
          raggiungere piu' efficacemente gli obiettivi stabiliti  per
          tali programmi o progetti, con  benefici  per  i  territori
          nazionali. 
              5. In aggiunta ai compiti di cui al comma  4,  al  GECT
          puo' essere affidata la realizzazione anche di altre azioni
          specifiche di cooperazione territoriale,  purche'  coerenti
          con il fine di rafforzare la coesione economica e  sociale,
          nonche' nel rispetto  degli  impegni  internazionali  dello
          Stato. 
              Art. 47. (Autorizzazione alla costituzione di un  GECT)
          1.  I  membri  potenziali  di  un  GECT   presentano   alla
          Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  -   Segretariato
          generale, una richiesta, anche congiunta, di autorizzazione
          a partecipare alla costituzione di un  GECT,  corredata  di
          copia della convenzione e dello statuto proposti.  Su  tale
          richiesta, la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  -
          Segretariato  generale  provvede  nel  termine  di  novanta
          giorni dalla  ricezione,  previa  acquisizione  dei  pareri
          conformi del  Ministero  degli  affari  esteri  per  quanto
          attiene alla corrispondenza con gli indirizzi nazionali  di
          politica estera,  del  Ministero  dell'interno  per  quanto
          attiene alla  corrispondenza  all'ordine  pubblico  e  alla
          pubblica sicurezza, del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze per quanto attiene alla corrispondenza con le norme
          finanziarie  e  contabili,  del  Ministero  dello  sviluppo
          economico per quanto  attiene  ai  profili  concernenti  la
          corrispondenza  con  le  politiche   di   coesione,   della
          Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le
          politiche  comunitarie  per  quanto  attiene   ai   profili
          concernenti le compatibilita' comunitarie, del Dipartimento
          per  gli  affari  regionali   per   quanto   attiene   alla
          compatibilita'    con    l'interesse    nazionale     della
          partecipazione al GECT di  regioni,  province  autonome  ed
          enti  locali,  e  delle  altre   amministrazioni   centrali
          eventualmente competenti per  i  settori  in  cui  il  GECT
          intende esercitare le proprie attivita'. 
              2.  Entro  il  termine  massimo  di  sei   mesi   dalla
          comunicazione dell'autorizzazione, decorso  il  quale  essa
          diventa inefficace, ciascuno dei  membri  del  GECT,  o  il
          relativo organo  di  gestione,  se  gia'  operante,  chiede
          l'iscrizione del GECT  nel  Registro  istituito  presso  la
          Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  -   Segretariato
          generale,  allegando  all'istanza  copia  autentica   della
          convenzione e dello statuto. La  Presidenza  del  Consiglio
          dei ministri - Segretariato generale, verificata nei trenta
          giorni  successivi  la  tempestivita'  della   domanda   di
          iscrizione, nonche'  la  conformita'  della  convenzione  e
          dello statuto approvati rispetto a quelli proposti, iscrive
          il GECT  nel  Registro  e  dispone  che  lo  statuto  e  la
          convenzione siano pubblicati, a  cura  e  spese  del  GECT,
          nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica   italiana.
          Dell'avvenuta  iscrizione  e'   data   comunicazione   alle
          amministrazioni che hanno partecipato al procedimento. 
              3. Le modifiche alla convenzione  e  allo  statuto  del
          GECT  sono  altresi'  iscritte  nel  Registro,  secondo  le
          modalita' ed entro gli stessi termini previsti nei commi  1
          e  2.  Di  esse  va   data   altresi'   comunicazione   con
          pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
          Repubblica italiana e nella Gazzetta Ufficiale  dell'Unione
          europea. Copia integrale o parziale di  ogni  atto  per  il
          quale e' prescritta l'iscrizione, a norma dei commi 1 e  2,
          e' rilasciata a chiunque ne  faccia  richiesta,  anche  per
          corrispondenza; il costo di tale copia non puo' eccedere il
          costo amministrativo. 
              4.  L'autorizzazione  e'  revocata  nei  casi  previsti
          dall'art.  13  del  regolamento  (CE)  n.   1082/2006   del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006. 
              5. Ferma restando la disciplina vigente in  materia  di
          controlli qualora i compiti di un  GECT  riguardino  azioni
          cofinanziate dall'Unione europea, di  cui  all'art.  6  del
          citato regolamento (CE) n. 1082/2006,  il  controllo  sulla
          gestione e sul corretto  utilizzo  dei  fondi  pubblici  e'
          svolto,  nell'ambito  delle  rispettive  attribuzioni,  dal
          Ministero dell'economia e delle finanze,  dalla  Corte  dei
          conti e dalla Guardia di finanza. 
              6. Alla partecipazione di un  soggetto  italiano  a  un
          GECT gia' costituito e alle  modifiche  della  convenzione,
          nonche'   alle   modifiche   dello   statuto   comportanti,
          direttamente   o   indirettamente,   una   modifica   della
          convenzione,  si  applicano,  in  quanto  compatibili,   le
          disposizioni del presente articolo. 
              Art. 48. (Norme in materia di  contabilita'  e  bilanci
          del GECT)1. Il GECT redige il bilancio economico preventivo
          annuale e pluriennale,  lo  stato  patrimoniale,  il  conto
          economico, il rendiconto finanziario e la nota  integrativa
          e li sottopone ai  membri,  che  li  approvano  sentite  le
          amministrazioni vigilanti, di cui all'art. 47, comma 5. 
              2. Al fine di conferire struttura  uniforme  alle  voci
          dei  bilanci  pluriennali  e  annuali,  nonche'  dei  conti
          consuntivi annuali e di rendere omogenei i valori  inseriti
          in tali voci, in modo da  consentire  alle  amministrazioni
          vigilanti dello Stato ove ha sede il  GECT,  alle  omologhe
          amministrazioni degli Stati  di  appartenenza  degli  altri
          membri del GECT, nonche' ai competenti  organi  dell'Unione
          europea, di comparare le gestioni  dei  GECT,  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze e il Ministro dello  sviluppo
          economico, previa intesa con la Conferenza permanente per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento   e    di    Bolzano,    adottano,    con    decreto
          interministeriale, le  norme  per  la  gestione  economica,
          finanziaria  e  patrimoniale,  conformemente   a   principi
          contabili internazionali del settore pubblico.  I  soggetti
          che costituiscono un GECT recepiscono nella  convenzione  e
          nello statuto le predette norme. 
              3.  Dall'attuazione  del  presente  articolo  e   degli
          articoli 46 e 47 non devono derivare nuovi o maggiori oneri
          a  carico  della  finanza  pubblica.   Le   amministrazioni
          pubbliche   interessate   provvedono   all'attuazione   del
          presente articolo e degli articoli 46 e 47 con  le  risorse
          umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
          vigente.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 11 della decisione  del
          Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  su  un   meccanismo
          unionale  di  protezione  civile  17  dicembre   2013,   n.
          1313/2013/UE : 
              «Art. 11. (Capacita' europea di risposta emergenziale) 
              1. E'  istituita  una  capacita'  europea  di  risposta
          emergenziale (EERC). E' costituito da un pool volontario di
          mezzi  di  risposta  preimpegnati  degli  Stati  membri   e
          comprende moduli, altri mezzi di risposta ed esperti. 
              2. La Commissione definisce, sulla  scorta  dei  rischi
          individuati, le tipologie e  la  quantita'  dei  principali
          mezzi di risposta  necessari  per  l'EERC  ("obiettivi  del
          dispositivo"). 
              3. La Commissione determina i requisiti di qualita' dei
          mezzi  di  risposta  che   gli   Stati   membri   impegnano
          nell'ambito dell'EERC. I requisiti di qualita' si basano su
          criteri internazionali riconosciuti, laddove  tali  criteri
          gia' esistano. Gli Stati  membri  sono  responsabili  della
          qualita' dei rispettivi mezzi di risposta. 
              4. La Commissione definisce e gestisce un  processo  di
          certificazione e registrazione dei mezzi  di  risposta  che
          gli Stati membri mettono a disposizione dell'EERC. 
              5. Gli Stati membri identificano e registrano, su  base
          volontaria, i mezzi di risposta che  impegnano  nell'ambito
          dell'EERC. I moduli multinazionali creati  da  due  o  piu'
          Stati membri sono registrati congiuntamente  da  tutti  gli
          Stati membri interessati. 
              6. I mezzi di risposta che gli Stati membri  mettono  a
          disposizione dell'EERC rimangono sempre  a  disposizione  a
          fini nazionali. 
              7. I mezzi di risposta che gli Stati membri  mettono  a
          disposizione dell'EERC sono a disposizione delle operazioni
          di risposta  nell'ambito  del  meccanismo  unionale  previa
          richiesta  di  assistenza  inoltrata  tramite  l'ERCC.   La
          decisione finale sulla loro mobilitazione  e'  presa  dagli
          Stati membri che  hanno  registrato  i  mezzi  di  risposta
          interessati. Qualora emergenze nazionali,  cause  di  forza
          maggiore  o,  in  casi  eccezionali,  altri  motivi   gravi
          impediscano a uno Stato membro di  mettere  a  disposizione
          tali mezzi di risposta per una specifica  catastrofe,  tale
          Stato membro ne informa quanto  prima  la  Commissione  con
          riferimento al presente articolo. 
              8. Ove siano mobilitati,  i  mezzi  di  risposta  degli
          Stati membri rimangono sotto il  loro  comando  e  il  loro
          controllo  e  possono  essere  ritirati  qualora  emergenze
          nazionali, cause di forza maggiore o, in casi  eccezionali,
          altri motivi  gravi  impediscano  a  uno  Stato  membro  di
          mantenere a disposizione i propri mezzi di risposta, previa
          consultazione con la Commissione. La Commissione  facilita,
          ove necessario, il coordinamento tra  i  diversi  mezzi  di
          risposta tramite l'ERCC a norma degli articoli 15 e 16. 
              9. Gli Stati membri e la Commissione  garantiscono  una
          conoscenza pubblica adeguata agli interventi cui  partecipa
          l'EERC.».