Art. 29 
 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Le amministrazioni pubbliche  interessate  all'attuazione  delle
disposizioni di cui al presente decreto, provvedono nell'ambito delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente e comunque senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
finanza pubblica.