Art. 298 
 
Penali, premio di accelerazione, garanzie, danni e  riconoscimenti  a
                        favore dei creditori 
 
    1. I contratti precisano le  penali  da  applicare  nel  caso  di
ritardato adempimento degli obblighi contrattuali, in relazione  alla
tipologia,  all'entita'  ed  alla  complessita'  della   prestazione,
nonche' al suo livello qualitativo. Si applica l'articolo 145,  commi
3 e 9. 
    2. Il  direttore  dell'esecuzione  riferisce  tempestivamente  al
responsabile  del  procedimento  in  merito  agli  eventuali  ritardi
nell'esecuzione rispetto alle prescrizioni contrattuali.  Qualora  il
ritardo nell'adempimento determina un importo  massimo  della  penale
superiore  al  dieci   per   cento   dell'importo   contrattuale   il
responsabile  del  procedimento  propone  all'organo  competente   la
risoluzione del contratto per grave inadempimento. 
    3. Qualora la disciplina contrattuale preveda l'esecuzione  della
prestazione articolata in piu' parti, nel caso di ritardo rispetto ai
termini di una o piu' di  tali  parti  le  penali  di  cui  ai  commi
precedenti si applicano  ai  rispettivi  importi,  con  le  modalita'
stabilite nel contratto. 
    4.  Ai  contratti  disciplinati  dalla  presente  parte   IV   si
applicano,  in  quanto  compatibili,  le  disposizioni  di  cui  agli
articoli 127, 128, 165, 166, nonche' 170, commi 3,  primo  e  secondo
periodo, 4, ad esclusione del richiamo, ivi  contenuto,  all'articolo
118, comma 5, del codice, e 7. 
 
              Note all'art. 298 
              - Per il testo dell'art.  118,  del  citato  D.Lgs.  12
          aprile 2006, n. 163, si veda nelle Note all'art. 252.