Art. 3
Installazione di generatori di calore e coibentazione degli impianti

  1.  Il  comma  10  dell'articolo 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e' sostituito dal seguente:
"10.  In  tutti  i  casi di nuova installazione o di ristrutturazione
dell'impianto  termico,  che comportino l'installazione di generatori
di  calore  individuali che rientrano nel campo di applicazione della
direttiva  90/396/CEE  del 29 giugno 1990, e' prescritto l'impiego di
generatori  muniti  di  marcatura  CE.  In  ogni caso i generatori di
calore  di  tipo  B1  (secondo  classificazione  della  norma tecnica
UNI-CIG  7129) installati all'interno di locali abitati devono essere
muniti  all'origine  di un dispositivo di sicurezza dello scarico dei
prodotti  della  combustione,  secondo  quanto  indicato  nella norma
tecnica  UNI-CIG  EN  297 del 1996. Al fine di garantire una adeguata
ventilazione,  nel  caso di installazione di generatori di tipo B1 in
locali  abitati,  dovra'  essere  realizzata,  secondo  le  modalita'
previste  al  punto  3.2.1 della norma tecnica UNI-CIG 7129, apposita
apertura   di  sezione  libera  totale  non  inferiore  a  0,4  metri
quadrati.".
  2.  Al penultimo periodo del comma 11, dell'articolo 5, del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  26  agosto  1993, n. 412, dopo le
parole: "quelli da costruzione" sono inserite le seguenti: ", tenendo
conto  in  particolare  della  permeabilita'  al  vapore dello strato
isolante,  delle  condizioni  termoigrometriche  dell'ambiente, della
temperatura del fluido termovettore.".
 
          Note all'art. 3:
              - La  direttiva  90/396/CEE  e'  stata  recepita con il
          decreto  del  Presidente della Repubblica 15 novembre 1996,
          n.  661, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
          Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 1996 - serie generale.
              - Si  riporta  il  testo  del  comma 11 dell'art. 5 del
          decreto  del  Presidente della Repubblica n. 412/1993, come
          modificato dal decreto qui pubblicato:
              "11.  Negli  impianti  termici di nuova installazione e
          nelle  opere di ristrutturazione degli impianti termici, la
          rete  di  distribuzione  deve  essere progettata in modo da
          assicurare  un  valore  del  rendimento medio stagionale di
          distribuzione  compatibile  con  le  disposizioni di cui al
          comma 1 relative al rendimento globale medio stagionale. In
          ogni  caso,  come prescrizione minimale, tutte le tubazioni
          di  distribuzione  del  calore, comprese quelle montanti in
          traccia  o  situate nelle intercapedini delle tamponature a
          cassetta,   anche   quando   queste  ultime  siano  isolate
          termicamente,   devono   essere  installate  e  coibentate,
          secondo  le modalita' riportate nell'allegato B al presente
          decreto.  La messa in opera della coibentazione deve essere
          effettuata  in  modo  da  garantire  il  mantenimento delle
          caratteristiche fisiche e funzionali dei materiali coibenti
          e  di  quelli  da costruzione, tenendo conto in particolare
          della  permeabilita' al vapore dello strato isolante, delle
          condizioni     termoigrometriche    dell'ambiente,    della
          temperatura  del  fluido  termovettore.  Tubazioni portanti
          fluidi a temperature diverse, quali ad esempio le tubazioni
          di  mandata  e ritorno dell'impianto termico, devono essere
          coibentate separatamente".