Art. 3.
  1.  L'articolo  2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e'
sostituito dal seguente:

                              "Art. 2.
                  Principi concernenti le pratiche

  1.  Nuovi  tipi  o  nuove  categorie  di  pratiche  che  comportano
un'esposizione    alle    radiazioni    ionizzanti   debbono   essere
giustificati,  anteriormente alla loro prima adozione o approvazione,
dai  loro  vantaggi  economici,  sociali  o di altro tipo rispetto al
detrimento sanitario che ne puo' derivare.
  2.  I  tipi  o le categorie di pratiche esistenti sono sottoposti a
verifica   per   quanto   concerne  gli  aspetti  di  giustificazione
ogniqualvolta emergano nuove ed importanti prove della loro efficacia
e delle loro conseguenze.
  3.  Qualsiasi  pratica  deve  essere  svolta  in  modo da mantenere
l'esposizione  al  livello  piu'  basso  ragionevolmente  ottenibile,
tenuto conto dei fattori economici e sociali.
  4.  La  somma  delle  dosi  derivanti da tutte le pratiche non deve
superare  i  limiti  di  dose stabiliti per i lavoratori esposti, gli
apprendisti, gli studenti e gli individui della popolazione.
  5.  Il  principio  di  cui  al comma 4 non si applica alle seguenti
esposizioni:
    a)  esposizione di pazienti nell'ambito di un esame diagnostico o
di una terapia che li concerne;
    b)  esposizione  di  persone che coscientemente e volontariamente
collaborano  a  titolo non professionale al sostegno e all'assistenza
di pazienti sottoposti a terapia o a diagnosi medica;
    c)  esposizione  di  volontari  che prendono parte a programmi di
ricerca  medica o biomedica, essendo tale esposizione disciplinata da
altro provvedimento legislativo;
    d)  esposizioni  disciplinate  in  modo  particolare dal presente
decreto e dai relativi provvedimenti applicativi.
  6. In applicazione dei principi generali di cui ai commi 3 e 4, con
i  decreti  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,  sono esentate dalle
disposizioni  del  presente  decreto, senza ulteriori motivazioni, le
pratiche  che  soddisfino congiuntamente il principio di cui al comma
1, ed i seguenti criteri di base:
    a)  i  rischi  radiologici  causati  agli individui dalla pratica
devono  essere  sufficientemente ridotti da risultare trascurabili ai
fini della regolamentazione;
    b)  l'incidenza  radiologica collettiva della pratica deve essere
sufficientemente  ridotta  da  risultare  trascurabile  ai fini della
regolamentazione nella maggior parte delle circostanze;
    c)   la  pratica  deve  essere  intrinsecamente  senza  rilevanza
radiologica,  senza  probabilita'  apprezzabili  che  si  verifichino
situazioni che possono condurre all'inosservanza dei criteri definiti
nelle lettere a) e b).".