Art. 3. Scelta delle tipologie e articolazione della prova 1. La prova concerne una sola delle tipologie di cui all'articolo 2 ad eccezione delle tipologie di cui alle lettere b) e c), che possono essere utilizzate anche cumulativamente. La scelta della tipologia da parte delle commissioni deve tenere conto della specificita' dell'indirizzo di studi, delle impostazioni metodologiche seguite dai candidati, delle esperienze acquisite all'interno della progettazione dell'istituto e della pratica didattica adottata, quali risultano dal documento del consiglio di classe di cui all'articolo 5, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323. 2. La prova, che coinvolgera' non piu' di cinque discipline, deve prevedere: a) non piu' di cinque argomenti per la trattazione sintetica; b) da dieci a quindici quesiti a risposta singola; c) da trenta a quaranta quesiti a risposta multipla; d) non piu' di due problemi scientifici a soluzione rapida, tali cioe' da non richiedere calcoli complessi; e) non piu' di due casi pratici e professionali; f) un progetto. 3. Nel caso in cui le tipologie di cui alle lettere b) e c) siano utilizzate cumulativamente, il numero dei quesiti a risposta singola e il numero dei quesiti a risposta multipla non puo' essere inferiore, rispettivamente, a 8 e 16. 4. Le commissioni, in alternativa a quanto indicato nel comma 2, possono predisporre la prova mediante un testo di riferimento (in forma di documento scritto e/o iconico e/o grafico) che consenta di sollecitare prestazioni di valore pluridisciplinare, articolate in una o piu' delle modalita' previste dall'articolo 2 e contenute nei limiti di cui al comma 2 del medesimo articolo. A tal fine le commissioni possono avvalersi, ai sensi dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, dei modelli forniti dall'osservatorio nazionale istituito presso il CEDE. 5. Considerato il carattere pluridisciplinare della terza prova, la correzione viene effettuata collegialmente dalla commissione.