Art. 3. 
                             (Esenzioni) 
 
   1. La presente normativa non si applica: 
   a) alle acque minerali naturali e medicinali riconosciute; 
   b) alle acque destinate esclusivamente a quegli usi per i quali la
qualita' delle stesse non ha  ripercussioni,  dirette  od  indirette,
sulla salute dei consumatori interessati, individuate con decreto del
Ministro della sanita', di concerto i  Ministri  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato, dell'ambiente, dei  lavori  pubblici  e
delle politiche agricole e forestali.