Art. 3.
  1. Nell'articolo 143 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230,
come  modificato  dal  decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, le
parole:  "di cui ai capi IV e VIII" sono sostituite dalle parole: "di
cui ai capi III-bis, IV e VIII".
  2.  Nel  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come modificato
dal  decreto  legislativo 26 maggio 2000, n. 241, dopo l'articolo 144
e' inserito il seguente:
  "Art.    144-bis    (Particolari    disposizioni   concernenti   le
comunicazioni  preventive  di  pratiche).  -  1.  Ferme  restando  le
disposizioni  di  esonero  di cui all'articolo 22 le comunicazioni di
detenzione  effettuate,  ai  sensi  dell'articolo  92 del decreto del
Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, precedentemente
alla  data  di  applicazione  delle  disposizioni  di cui al medesimo
articolo   22,   sono   considerate,   a   tutti  gli  effetti,  come
comunicazione preventiva di pratiche di cui allo stesso articolo 22.
  2. Le amministrazioni e gli organismi di cui all'articolo 22, comma
1,  del presente decreto si comunicano vicendevolmente, su richiesta,
le  informazioni  in  loro  possesso  concernenti le comunicazioni di
detenzione  di  cui  all'articolo 92 del decreto del Presidente della
Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.
  3.  Le amministazioni e gli organismi di cui all'articolo 22, comma
1,  non  sono tenuti alla comunicazione preventiva di cui allo stesso
articolo   per  quanto  concerne  le  sorgenti  di  taratura  per  la
strumentazione di radioprotezione impiegata nell'ambito delle proprie
attivita'.".
  3.  Nell'articolo  146,  comma  2, del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 230, come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000,
n.  241,  dopo  le parole: "precedentemente vigenti" sono inserite le
seguenti:   "ivi   incluse   quelle   dell'articolo  13  della  legge
31 dicembre 1962, n. 1860,".
  4.  L'articolo 146, comma 3-quater del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 230, come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000,
n. 241, e' sostituito dal seguente:
    "3-quater.  Coloro  che  al  momento dell'entrata in vigore delle
disposizioni   del  decreto  di  cui  al  comma  2  dell'articolo  27
esercitano  le  pratiche di cui all'articolo 115-ter, comma 1, devono
inviare, entro centottanta giorni da tale data, alle autorita' di cui
all'articolo  115-quater, comma 1, le valutazioni di cui all'articolo
115-ter  stesso. Restano ferme le particolari disposizioni, di cui al
comma  4 dello stesso articolo 115-ter, per le installazioni soggette
a nulla osta all'impiego di categoria B di cui all'articolo 29, anche
nel  caso  in cui, ai sensi delle norme precedentemente vigenti, tali
installazioni fossero soggette all'autorizzazione di cui all'articolo
13 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860.".
  5.  Nell'articolo  148,  comma  1, del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 230, come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000,
n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) dopo  le  parole;  "decreto  del  Presidente  della Repubblica
13 febbraio   1964,   n.   185,"   sono   inserite  le  seguenti:  "e
dall'articolo 13 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860,";
    b) le  parole: "dal predetto decreto;" sono sostituite con "dalle
stesse disposizioni;".
 
          Note all'art. 3:
              -  Per  quanto concerne il decreto legislativo 17 marzo
          1995,  n.  230,  come  modificato  dal  decreto legislativo
          26 maggio 2000, n. 241, vedasi note alle premesse.
              -  Si  riporta  qui di seguito l'art. 143, del suddetto
          decreto,  cosi' come modificato dal decreto legislativo qui
          pubblicato:
              "Art.  143.  -  1.  Alle contravvenzioni di cui ai capi
          III-bis,   IV  e  VIII  del  presente  decreto  si  applica
          l'istituto  della prescrizione di cui agli articoli da 19 a
          25 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758."
              -   Il   decreto   del   Presidente   della  Repubblica
          13 febbraio   1964,   n.  185,  riguarda:  sicurezza  degli
          impianti  e  protezione  sanitaria  dei  lavoratori e delle
          popolazioni  contro  i pericoli delle radiazioni ionizzanti
          derivanti dall'impiego pacifico dell'energia nucleare.
              -  L'art.  92 del suddetto decreto del Presidente della
          Repubblica cosi' recita:
              "Art.  92  (Comunicazioni  concernenti la detenzione di
          sorgenti). - Oltre a quanto disposto dall'art. 93, chiunque
          detiene,  a qualsiasi titolo, sostanze radioattive naturali
          o   artificiali,   comunque   confezionate   ed  apparecchi
          contenenti  dette sostanze, ovvero apparecchi generatori di
          radiazioni  ionizzanti,  di qualsiasi tipo, fissi o mobili,
          deve  darne  comunicazione  entro  dieci  giorni  al medico
          provinciale, e, ove di loro competenza, all'ispettorato del
          lavoro  e  al  comandante  di  porto,  indicando i mezzi di
          protezione posti in atto.
              Qualora  sussistano  possibilita'  di  rischio  per  la
          popolazione,  il  medico provinciale, indipendentemente dal
          procedimento   penale,   prescrive   le  necessarie  misure
          protettive   e   all'occorrenza   dispone   il  divieto  di
          utilizzazione delle sorgenti".
              -  Si  riporta  qui di seguito l'art. 146, comma 2, del
          suddetto   decreto,   cosi'  come  modificato  dal  decreto
          legislativo qui pubblicato:
                "2.  Qualora  i soggetti di cui al comma 1 siano gia'
          in  possesso  di provvedimenti autorizzativi ai sensi delle
          disposizioni  precedentemente  vigenti,  ivi incluse quelle
          dell'art. 13 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, debbono
          chiedere, entro due anni, la conversione o la convalida dei
          provvedimenti  medesimi alle amministrazioni titolari della
          potesta'   autorizzativa  secondo  le  norme  del  presente
          decreto.".
              -  La  legge  31  dicembre  1962,  n.  1860,  riguarda:
          "Impiego  pacifico  dell'energia nucleare". L'art. 13 della
          suddetta legge, cosi' recita:
              "Art. 13. Oltre quanto prescritto dagli articoli 91, 96
          e  102  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 13
          febbraio 1964, n. 185, l'impiego degli isotopi radioattivi,
          quando  la  quantita'  di  radioattivita'  che  si  intende
          utilizzare  e'  pari  o  superiore  ai  valori di quantita'
          totale  di radioattivita' o di peso che saranno determinati
          con  decreto  del  Ministro per l'industria e il commercio,
          emanato  con  le forme dell'art. 30, decreto del Presidente
          della  Repubblica  13 febbraio  1964, n. 185, e' sottoposto
          all'autorizzazione ministeriale rilasciata dal Ministro per
          l'industria e il commercio, di concerto con il Ministro per
          il  lavoro e la previdenza sociale per gli usi industriali;
          dallo  stesso  Ministro  per l'industria e il commercio, di
          concerto  con  i  Ministri  per  il  lavoro e la previdenza
          sociale  e  per  l'agricoltura  e  le  foreste  per gli usi
          agricoli,  con  i  Ministri  per  il lavoro e la previdenza
          sociale  e per la pubblica istruzione per gli usi didattici
          e  con  i  Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e
          per  la  sanita'  per  gli  usi  diagnostici, terapeutici e
          sperimentali clinico-sanitari.
              Sono    esenti    dall'autorizzazione    gli   istituti
          universitari  e  gli  altri istituti scientifici di diritto
          pubblico  che  impieghino  i  radioisotopi esclusivamente a
          scopo di ricerca scientifica.
              Con  decreto  del  Ministro  per  l'industria  e per il
          commercio,  di  concerto  con  i Ministri interessati, sono
          emanate  le  norme relative al rilascio dell'autorizzazione
          per l'impiego dei radioisotopi.".
              Si  riporta  qui  di  seguito  l'art.  148, comma 1 del
          suddetto   decreto,   cosi   come  modificato  dal  decreto
          legislativo qui pubblicato:
                "1. I procedimenti autorizzativi previsti dal decreto
          del   Presidente  della  Repubblica  13  febbraio  1964,  e
          dall'art.  13  della  legge  31 dicembre  1962 n. 1860, che
          siano  in  corso  al momento dell'applicazione del presente
          decreto, continuano, con esclusione di quelli inerenti alla
          disattivazione   degli   impianti   nucleari,   ad   essere
          disciplinati   dalle   stesse   disposizioni   ai  relativi
          provvedimenti  di autorizzazione conclusivi si applicano le
          disposizioni  dell'art.  146,  a  decorrere  dalla  data di
          emanazione di tali provvedimenti.".