Art. 3. 1. Nell'articolo 143 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, le parole: "di cui ai capi IV e VIII" sono sostituite dalle parole: "di cui ai capi III-bis, IV e VIII". 2. Nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, dopo l'articolo 144 e' inserito il seguente: "Art. 144-bis (Particolari disposizioni concernenti le comunicazioni preventive di pratiche). - 1. Ferme restando le disposizioni di esonero di cui all'articolo 22 le comunicazioni di detenzione effettuate, ai sensi dell'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, precedentemente alla data di applicazione delle disposizioni di cui al medesimo articolo 22, sono considerate, a tutti gli effetti, come comunicazione preventiva di pratiche di cui allo stesso articolo 22. 2. Le amministrazioni e gli organismi di cui all'articolo 22, comma 1, del presente decreto si comunicano vicendevolmente, su richiesta, le informazioni in loro possesso concernenti le comunicazioni di detenzione di cui all'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185. 3. Le amministazioni e gli organismi di cui all'articolo 22, comma 1, non sono tenuti alla comunicazione preventiva di cui allo stesso articolo per quanto concerne le sorgenti di taratura per la strumentazione di radioprotezione impiegata nell'ambito delle proprie attivita'.". 3. Nell'articolo 146, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, dopo le parole: "precedentemente vigenti" sono inserite le seguenti: "ivi incluse quelle dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860,". 4. L'articolo 146, comma 3-quater del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, e' sostituito dal seguente: "3-quater. Coloro che al momento dell'entrata in vigore delle disposizioni del decreto di cui al comma 2 dell'articolo 27 esercitano le pratiche di cui all'articolo 115-ter, comma 1, devono inviare, entro centottanta giorni da tale data, alle autorita' di cui all'articolo 115-quater, comma 1, le valutazioni di cui all'articolo 115-ter stesso. Restano ferme le particolari disposizioni, di cui al comma 4 dello stesso articolo 115-ter, per le installazioni soggette a nulla osta all'impiego di categoria B di cui all'articolo 29, anche nel caso in cui, ai sensi delle norme precedentemente vigenti, tali installazioni fossero soggette all'autorizzazione di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860.". 5. Nell'articolo 148, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo le parole; "decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185," sono inserite le seguenti: "e dall'articolo 13 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860,"; b) le parole: "dal predetto decreto;" sono sostituite con "dalle stesse disposizioni;".
Note all'art. 3: - Per quanto concerne il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, vedasi note alle premesse. - Si riporta qui di seguito l'art. 143, del suddetto decreto, cosi' come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato: "Art. 143. - 1. Alle contravvenzioni di cui ai capi III-bis, IV e VIII del presente decreto si applica l'istituto della prescrizione di cui agli articoli da 19 a 25 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758." - Il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, riguarda: sicurezza degli impianti e protezione sanitaria dei lavoratori e delle popolazioni contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti derivanti dall'impiego pacifico dell'energia nucleare. - L'art. 92 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica cosi' recita: "Art. 92 (Comunicazioni concernenti la detenzione di sorgenti). - Oltre a quanto disposto dall'art. 93, chiunque detiene, a qualsiasi titolo, sostanze radioattive naturali o artificiali, comunque confezionate ed apparecchi contenenti dette sostanze, ovvero apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti, di qualsiasi tipo, fissi o mobili, deve darne comunicazione entro dieci giorni al medico provinciale, e, ove di loro competenza, all'ispettorato del lavoro e al comandante di porto, indicando i mezzi di protezione posti in atto. Qualora sussistano possibilita' di rischio per la popolazione, il medico provinciale, indipendentemente dal procedimento penale, prescrive le necessarie misure protettive e all'occorrenza dispone il divieto di utilizzazione delle sorgenti". - Si riporta qui di seguito l'art. 146, comma 2, del suddetto decreto, cosi' come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato: "2. Qualora i soggetti di cui al comma 1 siano gia' in possesso di provvedimenti autorizzativi ai sensi delle disposizioni precedentemente vigenti, ivi incluse quelle dell'art. 13 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, debbono chiedere, entro due anni, la conversione o la convalida dei provvedimenti medesimi alle amministrazioni titolari della potesta' autorizzativa secondo le norme del presente decreto.". - La legge 31 dicembre 1962, n. 1860, riguarda: "Impiego pacifico dell'energia nucleare". L'art. 13 della suddetta legge, cosi' recita: "Art. 13. Oltre quanto prescritto dagli articoli 91, 96 e 102 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, l'impiego degli isotopi radioattivi, quando la quantita' di radioattivita' che si intende utilizzare e' pari o superiore ai valori di quantita' totale di radioattivita' o di peso che saranno determinati con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, emanato con le forme dell'art. 30, decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, e' sottoposto all'autorizzazione ministeriale rilasciata dal Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale per gli usi industriali; dallo stesso Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con i Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per l'agricoltura e le foreste per gli usi agricoli, con i Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per la pubblica istruzione per gli usi didattici e con i Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per la sanita' per gli usi diagnostici, terapeutici e sperimentali clinico-sanitari. Sono esenti dall'autorizzazione gli istituti universitari e gli altri istituti scientifici di diritto pubblico che impieghino i radioisotopi esclusivamente a scopo di ricerca scientifica. Con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con i Ministri interessati, sono emanate le norme relative al rilascio dell'autorizzazione per l'impiego dei radioisotopi.". Si riporta qui di seguito l'art. 148, comma 1 del suddetto decreto, cosi come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato: "1. I procedimenti autorizzativi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, e dall'art. 13 della legge 31 dicembre 1962 n. 1860, che siano in corso al momento dell'applicazione del presente decreto, continuano, con esclusione di quelli inerenti alla disattivazione degli impianti nucleari, ad essere disciplinati dalle stesse disposizioni ai relativi provvedimenti di autorizzazione conclusivi si applicano le disposizioni dell'art. 146, a decorrere dalla data di emanazione di tali provvedimenti.".