(Allegato A.2 Codice di deontologia per scopi storici-art. 3)
                               Art. 3 
                    (Regole generali di condotta) 
 
 
   1. Nel trattare i dati di carattere personale e i documenti che li
contengono, gli archivisti adottano, in armonia  con  la  legge  e  i
regolamenti, le modalita' piu' opportune per favorire il rispetto dei
diritti, delle liberta' fondamentali e della dignita'  delle  persone
alle quali si riferiscono i dati trattati. 
   2. Gli archivisti di enti o istituzioni pubbliche si adoperano per
il pieno rispetto, anche da  parte  dei  terzi  con  cui  entrano  in
contatto  per  ragioni  del  proprio  ufficio   o   servizio,   delle
disposizioni di legge e di regolamento in materia archivistica e,  in
particolare, di quanto previsto negli artt. 21 e 21-bis del d.P.R. 30
settembre 1963, n. 1409, come modificati dal d.lg. 30 luglio 1999, n.
281,  dall'art.  7  del  medesimo  d.lg.   n.   281,   e   successive
modificazioni ed integrazioni. 
   3. I soggetti che operano presso enti pubblici svolgendo  funzioni
archivistiche, nel trattare dati di carattere personale si  attengono
ai doveri di lealta', correttezza, imparzialita', onesta' e diligenza
propri dell'esercizio della professione e della qualifica  o  livello
ricoperti.  Essi  conformano  il  proprio  operato  al  principio  di
trasparenza della attivita' amministrativa. 
   4. I dati personali trattati  per  scopi  storici  possono  essere
ulteriormente utilizzati per tali scopi, e sono soggetti in linea  di
principio alla medesima disciplina indipendentemente dal documento in
cui sono contenuti e dal luogo di conservazione,  ferme  restando  le
cautele e le garanzie previste per particolari categorie di dati o di
trattamenti.