Art. 3.
      Parti anatomiche riconoscibili e resti mortali derivanti
             da attivita' di esumazione ed estumulazione
  1. Si definiscono:
    a) parti anatomiche riconoscibili: gli arti inferiori, superiori,
le parti di essi, di persona o di cadavere a cui sono stati amputati;
    b) resti mortali: gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi
conservativi  risultanti  dalla  incompleta  scheletrizzazione  di un
cadavere    per    effetto    di   mummificazione,   saponificazione,
corificazione,   decorso   il   periodo  di  ordinaria  inumazione  o
tumulazione, pari, rispettivamente, a 10 e 20 anni.
  2. Per la sepoltura in cimitero o la cremazione di parti anatomiche
riconoscibili,    le   autorizzazioni   al   trasporto,   inumazione,
tumulazione  o  cremazione  sono  rilasciate  dalla azienda sanitaria
locale competente per territorio.
  3.  In  caso di amputazione, le parti anatomiche riconoscibili sono
avviate  a  sepoltura o a cremazione a cura della struttura sanitaria
che ha curato la persona amputata.
  4.  La  persona amputata puo' chiedere, espressamente, che la parte
anatomica riconoscibile venga tumulata, inumata o cremata con diversa
modalita'.  In  tale  caso  la  richiesta deve avvenire e deve essere
inoltrata   all'ufficio   preposto  della  azienda  sanitaria  locale
competente  per territorio, attraverso la struttura sanitaria di cura
e ricovero, non oltre le 48 ore dall'amputazione.
  5.  Per  la sepoltura in cimitero o la cremazione di resti mortali,
le  autorizzazioni al trasporto, inumazione, tumulazione o cremazione
sono rilasciate dal competente ufficio del comune in cui sono esumati
o estumulati.
  6.  Per  la  cremazione  di  resti  mortali  non  e'  necessaria la
documentazione di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 79 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  10 settembre  1990,  n.  285,  recante
regolamento di polizia mortuaria, e successive modificazioni.
 
          Nota all'art. 3:
              - I commi 4 e 5 dell'art. 79 del decreto del Presidente
          della   Repubblica  10  settembre  1990,  n.  285,  recante
          «Approvazione   del   regolamento  di  Polizia  mortuaria»,
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  12 ottobre 1990, n.
          239, s.o., sono i seguenti:
              «4.  L'autorizzazione di cui al comma 1 non puo' essere
          concessa  se  la richiesta non sia corredata da certificato
          in  carta  libera  redatto  dal medico curante o dal medico
          necroscopo,   con   firma   autenticata   dal  coordinatore
          sanitario,  dal  quale risulti escluso il sospetto di morte
          dovuta a reato.
              5.  In  caso  di morte improvvisa o sospetta occorre la
          presentazione del nulla osta dell'autorita' giudiziaria.».