Articolo 3 
                   Tutela del patrimonio culturale 
 
   1. La  tutela  consiste  nell'esercizio  delle  funzioni  e  nella
disciplina  delle  attivita'  dirette,  sulla  base  di   un'adeguata
attivita'  conoscitiva,  ad  individuare  i   beni   costituenti   il
patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione
per fini di pubblica fruizione. 
   2.  L'esercizio  delle  funzioni  di  tutela  si   esplica   anche
attraverso provvedimenti volti a  conformare  e  regolare  diritti  e
comportamenti inerenti al patrimonio culturale.