Art. 3.
                        Copertura finanziaria
  1.   All'onere  derivante  dall'attuazione  della  presente  legge,
valutato  in  euro  1.550.330 annui a decorrere dal 2004, si provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai
fini   del  bilancio  triennale  2004-2006,  nell'ambito  dell'unita'
previsionale  di  base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato
di  previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2004,  allo  scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero degli affari esteri.
  2.   Il   Ministro   dell'economia  e  delle  finanze  provvede  al
monitoraggio  dell'attuazione  del  presente  articolo, anche ai fini
dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto
1978,  n.  468,  e successive modificazioni, e trasmette alle Camere,
corredati  da  apposite  relazioni,  gli eventuali decreti emanati ai
sensi  dell'articolo  7, secondo comma, numero 2), della legge n. 468
del 1978.
  3.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.