Art. 3. 
 
  1. L'articolo  600-quater  del  codice  penale  e'  sostituito  dal
seguente: 
  "Art. 600-quater.  -  (Detenzione  di  materiale  pornografico).  -
Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste  dall'articolo  600-ter,
consapevolmente  si  procura   o   detiene   materiale   pornografico
realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, e' punito  con  la
reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549. 
  La pena e' aumentata in misura non eccedente i  due  terzi  ove  il
materiale detenuto sia di ingente quantita'".